da scuolainforma – Il nuovo decreto Legge Draghi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: ecco le nuove regole anti Covid in vigore dal 15 marzo al 6 aprile.
Decreto Legge Draghi, il nuovo provvedimento (il N. 30 del 13 marzo 2021) contenente misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le nuove misure saranno in vigore da domani, lunedì 15 marzo, sino al prossimo 6 aprile 2021.
Nuovo decreto Legge Draghi pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le nuove regole dal 15 marzo al 6 aprile
All’articolo 1 del nuovo decreto Draghi si legge che ‘dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell’articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.
Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi e’ superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.
3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonche’ ulteriori, motivate, misure piu’ restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:
a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi e’ superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita’ o induce malattia grave.
4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, e’ consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita’ genitoriale e alle persone con disabilita’ o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e’ consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
Zona rossa a Pasqua e Pasquetta in tutta Italia
5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e’ consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito del monitoraggio previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica l’adeguatezza e la congruita’ dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.
7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Per consultare il testo integrale del nuovo Decreto Legge Draghi, potete collegarvi a questo indirizzo.