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Supplente assente per isolamento fiduciario: quando può insegnare da casa, quando scatta la malattia, quando il licenziamento

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preparazione testi medicinaDocenti assenti causa Covid, assenti per quarantena o isolamento fiduciario: quando si può prestare servizio da casa, quando scatta la malattia e quali decurtazioni sono previste. Tutte le norme sull’argomento, dal Decreto Agosto al Contratto sulla didattica digitale integrata, alle note di chiarimento.

I nostri lettori chiedono

Sono docente in istituto di scuola media secondaria con incarico temporaneo fino al 30 aprile 2021. A causa di positività al COVID-19 di familiari conviventi, per due periodi successivi, ho dovuto rispettare l’isolamento fiduciario presso il domicilio, specificando nella motivazione che la causa dell’assenza era dovuta a tali circostanze, nonostante il tampone per me fosse negativo. Ho chiesto di effettuare la DAD, ma non mi è stato concesso se non dopo varie insistenze. La domanda è : come deve essere considerato il periodo di assenza?  Il Dirigente scolastico insiste che sarà considerata malattia e tale periodo sarà computato ai fini del limite massimo di 30 giorni, pena la rescissione del contratto. In attesa di cortese riscontro, porgo distinti saluti.

Sono un CS con contratto covid fino al 5/6/21, a fine ottobre 2020 mio marito é risultato positivo al covid e il mio medico della mutua mi ha posto in quarantena, in seguito al tampone disposto dalla asl e risultata negativa ho ripreso il lavoro (specifico che non ho contratto la malattia, quindi é stata una quarantena richiesta x il contatto diretto). La scuola mi fa contare questa malattia nel computo dei 30 giorni x la risoluzione del contratto. È giusto?  E quale retribuzione dovrebbe essere applicata?

La circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre chiarisce la differenza tra i termini quarantena e isolamento:

  • Quarantena: si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa. In questo caso, l’obiettivo è quello di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
  • Isolamento: per i casi di documentata infezione da Sars-CoV-2 per riferirsi alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione del contagio. Ma ci sono poi ulteriori differenziazioni a seconda che i soggetti destinatari del provvedimenti siano sintomatici, asintomatici o contatti di positivi.]

promozione certificazioni linguistiche ed informaticheSupplente assente per isolamento fiduciario o quarantena: quando può insegnare da casa

La circostanza è regolata dal CCNI sulla didattica a distanza del 09 novembre 2020 art. 1 comma 3
La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch’esse in quarantena fiduciaria.Nel caso in cui le classi svolgono attività in presenza e il docente è in quarantena o isolamento fiduciario ma non in malattia, il docente svolge la DDI se sarà possibile garantire la vigilanza. 

Se il docente o il personale ATA è in quarantena o isolamento

Se si è in malattia certificata dal medico competente naturalmente l’attività lavorativa si interrompe e il periodo deve essere considerata sulla base della normativa vigente.

A regolare la circostanza è il cosiddetto Decreto Agosto. La circostanza viene illustrata dal sindacato UIL in una apposita scheda

“È previsto che un eventuale periodo trascorso in quarantena o malattia con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile nel periodo di comporto.
In questo caso è esplicita, nella norma stessa, la previsione che tale periodo debba anche essere escluso dal periodo di comporto della malattia.
ATTENZIONE!
Tale misura fa sì che siano considerati come tali (perché equiparati alla quarantena) e pertanto esclusi:
– dal periodo di comporto
– dalla trattenuta fino ai 10 giorni (“Brunetta”);
– dal rispetto delle fasce orarie di controllo (visita fiscale)
anche le seguenti assenze:
In attesa dell’esito del tampone
È l’assenza dal luogo di lavoro, equiparata alla quarantena, per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi
specifici nei confronti del virus COVID- 19 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione, , previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di
medicina generale e/o dalla ASL competente.
In caso di positività in classe e periodo necessario all’esecuzione ed all’esito del test (“contact tracing”)
È la quarantena per i giorni successivi all’ultima esposizione per il personale scolastico individuato come contatti stretti del caso confermato COVID- 19 dal Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente.
Per convivenza con persona positiva al CoVid-19
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
Dunque le segreterie devono fare attenzione ai codici inseriti al sistema SIDI. La malattia da COVID va separata dal normale conteggio del periodo di comporto.

Rescissione contratto docenti a tempo determinato

Nomina fino al 30/6 o 31/8

Il personale assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (anche se nominato dal dirigente scolastico) ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico.

In ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta:

  • per intero nel primo mese di assenza;
  • al 50% nel secondo e terzo mese (senza interruzione dell’anzianità di servizio);
  • per il restante periodo: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Nomina supplenze brevi

Il personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’annocon retribuzione al 50%, nei limiti della durata del rapporto di lavoro (senza interruzione dell’anzianità di servizio).

Quindi soltanto se si superano tali limiti per malattia (non per isolamento o quarantena, che non incidono sul comporto) il contratto potrà essere rescisso.

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