Docenti assenti causa Covid, assenti per quarantena o isolamento fiduciario: quando si può prestare servizio da casa, quando scatta la malattia e quali decurtazioni sono previste. Tutte le norme sull’argomento, dal Decreto Agosto al Contratto sulla didattica digitale integrata, alle note di chiarimento.
I nostri lettori chiedono
“Sono docente in istituto di scuola media secondaria con incarico temporaneo fino al 30 aprile 2021. A causa di positività al COVID-19 di familiari conviventi, per due periodi successivi, ho dovuto rispettare l’isolamento fiduciario presso il domicilio, specificando nella motivazione che la causa dell’assenza era dovuta a tali circostanze, nonostante il tampone per me fosse negativo. Ho chiesto di effettuare la DAD, ma non mi è stato concesso se non dopo varie insistenze. La domanda è : come deve essere considerato il periodo di assenza? Il Dirigente scolastico insiste che sarà considerata malattia e tale periodo sarà computato ai fini del limite massimo di 30 giorni, pena la rescissione del contratto. In attesa di cortese riscontro, porgo distinti saluti.“
La circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre chiarisce la differenza tra i termini quarantena e isolamento:
- Quarantena: si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa. In questo caso, l’obiettivo è quello di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
- Isolamento: per i casi di documentata infezione da Sars-CoV-2 per riferirsi alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione del contagio. Ma ci sono poi ulteriori differenziazioni a seconda che i soggetti destinatari del provvedimenti siano sintomatici, asintomatici o contatti di positivi.]
Supplente assente per isolamento fiduciario o quarantena: quando può insegnare da casa
Se il docente o il personale ATA è in quarantena o isolamento
Se si è in malattia certificata dal medico competente naturalmente l’attività lavorativa si interrompe e il periodo deve essere considerata sulla base della normativa vigente.
A regolare la circostanza è il cosiddetto Decreto Agosto. La circostanza viene illustrata dal sindacato UIL in una apposita scheda
Tale misura fa sì che siano considerati come tali (perché equiparati alla quarantena) e pertanto esclusi:
– dal periodo di comporto
– dalla trattenuta fino ai 10 giorni (“Brunetta”);
– dal rispetto delle fasce orarie di controllo (visita fiscale)
specifici nei confronti del virus COVID- 19 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione, , previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di
medicina generale e/o dalla ASL competente.
Rescissione contratto docenti a tempo determinato
Nomina fino al 30/6 o 31/8
Il personale assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (anche se nominato dal dirigente scolastico) ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico.
In ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta:
- per intero nel primo mese di assenza;
- al 50% nel secondo e terzo mese (senza interruzione dell’anzianità di servizio);
- per il restante periodo: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Nomina supplenze brevi
Il personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno, con retribuzione al 50%, nei limiti della durata del rapporto di lavoro (senza interruzione dell’anzianità di servizio).
Quindi soltanto se si superano tali limiti per malattia (non per isolamento o quarantena, che non incidono sul comporto) il contratto potrà essere rescisso.