da obiettivoscuola – Il CCNI mobilità valido per il triennio (2019\2020, 2021\2022, 2022\2023) ha introdotto il “vincolo triennale” per i docenti soddisfatti su richiesta puntuale su scuola. Ciò sulla base di quanto stabilito dal nuovo contratto CCNI istruzione e ricerca siglato il 19 aprile 2018.
BLOCCO TRIENNALE PER I DOCENTI SODDISFATTI SU PREFERENZA ANALITICA
Nel CCNL del 19 aprile 2018 e nel CCNI mobilità viene specificato che, al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente.
Ai sensi art. 22, comma 4, lett. al) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”.
Ciò significa che, qualora la domanda di mobilità del docente sia stata soddisfatta in una delle preferenze analitiche espresse (una delle istituzioni scolastiche indicate), il docente non potrà presentare una nuova domanda di mobilità volontaria prima che siano trascorsi tre anni scolastici.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza (es: il docente che avendo richiesto come preferenza puntuale l’istituzione scolastica X che si trova in un come diverso dal comune dove si applica la precedenza, non sarà soggetta al relativo blocco).
Il blocco non si applica, inoltre, ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
DOMANDA SODDISFATTA SU PREFERENZA SINTETICA
Il blocco triennale non si applica nel caso in cui la domanda di mobilità del docente sia stata soddisfatta in una delle preferenze sintetiche (provincia, comune, distretto). Infatti, ancorché anche in questo caso il docente otterrà in definitiva la titolarità su scuola (essendo stati aboliti gli ambiti), lo stesso non sarà soggetto al blocco triennale per la semplice ragione che non ha richiesto puntualmente la scuola in questione, ma ha espresso una preferenza di comune\distretto\provincia. Ad esempio, il docente richiede il distretto n. 12, viene soddisfatto in una scuola del distretto e negli anni successivi non sarà soggetto al relativo blocco.
IL CASO PARTICOLARE DELLA PREFERENZA SU DISTRETTO NELLO STESSO COMUNE DI TITOLARITÀ
Il CCNI mobilità, prevede una particolare casistica per quanto riguarda i docenti che, nella fase comunale (I fase) hanno ottenuto il trasferimento mediante l’indicazione della preferenza sintetica su distretto subcomunale. Si tratta quindi di docenti già titolari in una scuola del comune in questione che ottengono il trasferimento all’interno dello stesso comune, venendo soddisfatti su preferenza di distretto.
Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni”.
Anche in questo caso quindi, tali docenti saranno sottoposti al blocco triennale non potendo presentare per il triennio successivo domanda di mobilità.
Esempio: docente titolare su scuola a Roma, esprime come preferenza il distretto sub comunale n. 13 di Roma. Qualora la domanda di mobilità venga soddisfatta su tale preferenza, trattandosi della fase comunale, il docente sarà sottoposto a blocco triennale, anche se è stato soddisfatto su preferenza di distretto.
In altri termini, all’interno della fase comunale, il blocco triennale opera non solo nel caso della preferenza analitica ma anche nel caso di preferenza sintetica su distretto.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Il blocco triennale opera con riferimento alle operazioni di mobilità mentre non impedisce di presentare domanda di assegnazioni provvisoria.
CCNI mobilità triennio 2019\2020, 2020\2021 e 2021\2022