da obiettivoscuola – Il decreto ministeriale n. 497/2020 con cui è stata indetta la Procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo, tra i requisiti di ammisione prevedeva:
- Il possesso, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, di tre annualità di servizio, su posto comune o di sostegno, anche non consecutive, valutabili come anno scolastico (servizio prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini).
- Il possesso di almeno un anno di servizio, sempre tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.
Pertanto il possesso di un anno di servizio specifico rappresenta un requisito indispensabile per la partecipazione, ferma restando la validità servizio svolto su posto di sostegno ai fini del computo del requisito dei tre anni di servizio.
LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO
Il TAR Lazio, sezione Terza Bis, con sentenza pubblicata l’11/03/2021 ha respinto il ricorso presentato dai ricorrenti in possesso di tre annualità di servizio su posto di sostegno e quindi esclusi dalla procedura in questione per le varie classi di concorso di appartenenza.
I ricorrenti avevano impugnato il citato provvedimento ministeriale nella parte in cui si richiede quale requisito di ammissione il possesso, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, di almeno un anno di servizio specifico relativamente alla classe di concorso prescelta, in aggiunta a quello delle tre annualità di servizio anche non consecutive. Questo anche in considerazione del fatto che, come si legge nelle motivazioni del ricorso, i ricorrenti sono inseriti nelle graduatorie disciplinari per l’assunzione sulla materia ma, per sopperire alle esigenze dell’amministrazione, vengono utilizzati sul sostegno insegnando tale materia nella scuola secondaria ma ai ragazzi disabili con chiamata dalle c.d. graduatorie incrociate.
Ebbene, secondo il TAR il ricorso è infondato perché la previsione normativa richiede espressamente lo svolgimento di almeno un’annualità specifica relativamente alla classe di concorso per cui si intende presentare domanda di partecipazione. Il requisito di ammissione, impugnato e preclusivo della partecipazione alla procedura straordinaria dai ricorrenti, è previsto espressamente dalla legge. Ne discende che l’amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse in oggetto, essendo la scelta già stata compiuta a monte da parte del legislatore.
Nelle motivazioni della sentenza si legge ancora che
I principi richiamati trovano applicazione anche nel caso di specie poiché i ricorrenti, contrariamente a quanto dedotto, non hanno di fatto maturato un servizio per la classe specifica di riferimento, perché l’insegnante del sostegno è esclusivamente figura di ausilio al disabile ai fini dell’inserimento in classe e investe tutte le materie curriculari, a nulla rilevando l’iscrizione nella graduatoria per classe di concorso richiesta.