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DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ TERRITORIALE

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preparazione testi medicinaIl Tribunale di Castrovillari (CS) riconosce il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale ai sensi dell’art. 21 Legge n.104/1992 nei trasferimenti senza alcuna distinzione tra la fase provinciale ed interprovinciale.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari (CS), con propria recente sentenza del 2021, accoglie il ricorso proposto dalla docente D.L.O. iscritta al sindacato SAB, rappresentata e difesa in giudizio dall’ Avv. Vincenzo Maradei del foro di Castrovillari (CS), ordinando e disponendo il trasferimento dalla provincia di Firenze a quella di Cosenza.

La docente, a seguito delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2020/21, non otteneva trasferimento dalla provincia di Firenze a quella di Cosenza per il mancato riconoscimento della precedenza ai sensi dell’art. 21 Legge n.104/1992.

Il CCNI per il triennio 2019/2022, art. 13 punto III riconosce la precedenza in fase di mobilità ai disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il Giudice osserva come nel CCNI sia stato omesso il riconoscimento di precedenza “assoluta” per la disabilità in quanto lo stesso CCNI ha disatteso l’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, il quale sancisce il diritto univoco di precedenza in fase di mobilità, senza alcuna distinzione tra la fase provinciale ed interprovinciale.università telematica

La sentenza accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità “poiché l’art. 21 della legge 104/1992 richiamata dall’ art. 601 del D.L.vo n. 297/94  ha natura imperativa ed inderogabile e le disposizioni di contratto collettivo, laddove distinguono tra movimenti provinciali ed interprovinciali, con precedenza dei primi sui secondi, risultano affette da nullità ai sensi dell’ art. 1418 del Codice Civile”.

Il Sindacato SAB esprime grande soddisfazione per il riconoscimento di un diritto garantito dalla Costituzione, art.3 “PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA”, il quale, nel “rimuovere gli ostacoli“ intende conferire un chiaro indirizzo legislativo di valenza superiore ad un CCNI.

Il SAB, come sempre, rinnova in realismo operativo e razionale questa ulteriore conquista di civiltà ed informa che, in occasione delle prossime operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2021/22, tutti coloro i quali intendessero far valere questo diritto spesso negato, dovranno inserire al sistema Polis la documentazione relativa all’eventuale precedenza disposta dall’art. 13 del CCNI.

F.to Prof. Giovanni Fiorentino
Segretario Generale SAB

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