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Trattenuta “Brunetta”: decurtazione per i primi dieci giorni di assenza per malattia

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preparazione testi medicinada obiettivoscuola – L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito nella Legge n. 133/08 ha previsto che:

Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento accessorio“.

Pertanto

nei primi 10 giorni di assenza per malattia, di qualunque durata (anche di un solo giorno), dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale. La decuratazione (c.d. “Trattenuta Brunetta”) opera per ogni episodio di assenza e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 tesa ad ottenere, per eventi morbosi fino a 10 giorni, il trattamento di malattia in misura corrispondente all’intero trattamento retributivo in busta paga.ripartite le prove

ESCLUSIONI
Vengono fatte salve dalla disposizione in esame le norme più favorevoli previste dai contratti collettivi vigenti per le seguenti fattispecie:

  • assenze derivanti da infortunio sul lavoro;
  • assenze per malattia dovuta a causa di servizio;
  • ricovero ospedaliero o day hospital;
  • assenze dovute a gravi patologie che richiedono cure salvavita

COME SI CALCOLA LA DECURTAZIONE
In data 30 luglio 2008 il Ministero dell’Economia e delle finanze ha precisato che per il personale della scuola si riducono le seguenti tre componenti:

  • La retribuzione professionale docenti (RPD);
  • Il compenso individuale accessorio;
  • L’indennità di direzione del Dsga.

La decurtazione retributiva va calcolata in trentesimi (nel senso che ogni giorno di assenza determinerà una riduzione di 1/30 delle suddette tre componenti) e varia a seconda delle fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia.

docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni
RPD € 164,00 (164,00/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 5,47

docenti con anzianità di servizio da 15 a 27 anni
RPD € 202,00 (202,00/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 6,73

docenti con anzianità di servizio da 28 anni in poi
RPD € 257,50 (257,50/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 8,58

AREA B/C
C.I.A. € 64,50 (64,50/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 2,15

AREA A/As
C.I.A. € 58,50 (58,50/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 1,95

PER LE ASSENZE DI DURATA SUPERIORE AI 10 GIORNI
Con la circolare n. 109/08 dell’Inps, sono state fornite alcune precisazioni necessarie alla corretta applicazione della normativa in argomento, ed in particolare è stato chiarito che:

  • Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile;
  • Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile;

Quindi, nel caso di assenza superiore ai 15 giorni, a partire dal undicesimo giorno sarà ripristinato il trattamento economico pieno fermo restando che ai primi 10 gionni di assenza sarà applicata la decurtazione dei vari emolumenti accessori (fissi o variabili). Invece, nel caso di assenza superiore a 10 giorni, a partire dal undicesimo giorno sarà applicata solamente la decurtazione del trattamento accessorio variabile.

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