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Classi di concorso atipiche: criteri di attribuzione degli insegnamenti

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preparazione testi medicinaGli insegnamenti atipici sono quelli che, in un certo istituto, possono essere assegnati a più classi di concorso.
Attualmente il DPR 19/2016 e il successivo DM 259/2017 definiscono gli insegnamenti che sono attribuiti alle varie classi di concorso. Tali decreti sono stati integrati dalle tabelle di confluenza emanate con Decreto dipartimentale 635 del 8 luglio 2016, che individuano per ciascuna disciplina dei quadri orari riguardanti gli indirizzi dei Licei e gli indirizzi, articolazioni ed opzioni degli Istituti Tecnici e Professionali, le corrispondenti classi di concorso del precedente ordinamento (DM 39/98) alle quali possono essere attribuite nonché le corrispondenti classi di concorso del nuovo ordinamento (DPR 19/2016 e DM 259/2017).
Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curricolo presente nella scuola.
Diciamo subito che si tratta di una questione abbastanza ostica in cui non è facile districarsi con facilità.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INSEGNAMENTI ALLE CLASSI DI CONCORSO ATIPICHE

Per molti insegnamenti sono previste numerose “atipicità” con le quali si assegna una stessa disciplina a più classi di concorso e si lascia alle scuole l’onere di decidere a quale classe di concorso specifica, fra quelle indicate, vada assegnato, fermo restando l’obbligo di assegnare queste ore al personale attualmente in servizio presso quella istituzione scolastica.
Spetta dunque alla scuola scegliere, tra quelle indicate, a quale classe di concorso attribuire l’insegnamento. L’unico vincolo della Scuola consiste nel fatto che le ore devono essere assegnate a docenti in servizio presso l’istituzione scolastica interessata.

La nota 487 del 10 aprile 2020 relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2020\2021 afferma che:

L’attribuzione delle ore sviluppate dall’organico di ogni singola autonomia alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo (funzione “classi su classi di concorso”)”. Ovviamente, nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curricolo presente nell’istituzione scolastica.

Pertanto, le istituzioni scolastiche, nella scelta della classe di concorso a cui attribuire l’insegnamento nel caso di classe di concorso atipica, dovranno avere come obiettivo prioritario:

  1. La tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica (evitando in questo modo esuberi).
  2. L’ottimale formazione delle cattedre.
  3. La continuità didattica.

INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI

In presenza nella stessa scuola di soprannumerari si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, secondo quanto previsto dall’art 21 del CCNI triennale, sottoscritto in data 6 marzo 2019, sulla mobilità nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 13 del medesimo”.

Questo significa che, nel caso di contrazione dell’organico e in presenza nella stessa scuola di soprannumerari e in presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 13 CCNL mobilità e secondo le modalità di individuazione dei soprannumerari disciplinate dall’art. 21 dello stesso CCNL.


IN CASO DI ASSENZA DI DOCENTI TITOLARI
In assenza dei suddetti titolari l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale e ove vi sia capienza delle graduatorie per le immissioni in ruolo.

In mancanza delle citate situazioni il dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alla classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre (es. 51/A e 52/A – 47/A e 48/A ecc.).

Vedi Decreto Dipartimentale 635/2016
Vedi Allegato A (Licei)
Vedi Allegato B (Istituti Tecnici)
Vedi Allegato C (Istituti Professionali)

NOTA 487 DEL 10 APRILE 2020

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