da Orizzontescuola – È possibile chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra con domande distinte. La priorità tra i due movimenti la stabilisce il docente
Un lettore ci scrive:
“Vorrei chiedere per l’anno prossimo il trasferimento di scuola e anche di classe di concorso (dalla A017 alla A018). Possiedo entrambe le abilitazioni.
Tale trasferimento come può essere fatto?
E’ più facile chiedere il trasferimento nella stessa classe?
Se chiedo anche il trasferimento di classe di concorso è più difficile ottenerlo?”
I movimenti che interessano il nostro lettore sono di due tipologie differenti che rientrano rispettivamente nella mobilità territoriale e professionale.
Il movimento per la classe di concorso di titolarità è un trasferimento, mentre quello dalla classe di concorso A017 alla classe di concorso A018, sulla quale il docente possiede l’abilitazione, è un passaggio di cattedra, che riguarda, quindi, lo stesso grado di istruzione di titolarità.
Moduli diversi per movimenti diversi
Per chiedere trasferimento e passaggio di cattedra è necessario utilizzare moduli distinti, specifici per le due tipologie di movimento, che il docente dovrà compilare e inviare nella piattaforma ministeriale Istanze Online.
Nella domanda di passaggio di cattedra , se il docente possiede le specifiche abilitazioni, è possibile chiedere più classi di concorso indicando l’ordine di priorità tra quelle richieste
Trasferimento e passaggio di cattedra, quale prevale
Nel caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza
La priorità tra i due movimenti richiesti viene stabilita, quindi, dal docente che potrà indicare nella domanda di passaggio di cattedra a quale movimento intende dare precedenza. In assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra.
Trasferimento e passaggio di cattedra, rientrano in diverse fasi
Il trasferimento provinciale e il passaggio di cattedra rientrano in diverse fasi della mobilità.
Come chiarisce il CCNI, nell’art.6 comma 2:
“ Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale”
Il trasferimento provinciale, quindi si colloca nella I fase se riguarda il comune di titolarità, mentre per altri comuni della provincia di titolarità si colloca nella II fase.
Il passaggio di cattedra si provinciale che interprovinciale rientra nella III fase della mobilità
Trasferimento e passaggio di cattedra, su quali posti si dispongono
Per essere soddisfatto nella domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra deve risultare una cattedra vacante in una delle preferenze espresse nella domanda.
I trasferimenti provinciali vengono disposti prima dei passaggi di cattedra come indicato nella sequenza operativa (Allegato 1 del CCNI), dove si esplicita l’ordine con il quale vengono disposti i diversi movimenti
I trasferimenti provinciali vengono disposti sul 100% delle cattedre vacanti, mentre per i passaggi di cattedra si deve rispettare l’aliquota prevista per la mobilità professionale. Tale aliquota è calcolata sulle disponibilità residue al termine dei trasferimenti provinciali, dopo aver destinato il 50% alle immissioni in ruolo. Sul restante 50%, per il prossimo anno scolastico 2021/22, il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.