da La Tecnica della Scuola Di Salvatore Impellizzeri
Dopo il previsto parere del CSPI, il Ministero dell’Istruzione ha diffuso l’Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2021 sugli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 che conferma l’impostazione delle prove già sperimentate nello scorso anno scolastico. L’esame si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 e tiene conto dell’andamento della situazione epidemiologica, ancora molto fluida e diversificata in riferimento alle singole regioni, e pone attenzione alle difficoltà vissute dagli allievi delle terze classi di scuola secondaria di I grado nel frequentare le lezioni sia in presenza sia in forma di didattica digitale integrata.
L’ammissione
Il consiglio di classe decide sull’ammissione all’esame conclusivo. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione. Altro motivo di non ammissione è quello legato al numero di assenze che non deve superare un quarto del monte ore obbligatorio; in questo caso si può, comunque, derogare in base ai criteri deliberati collegialmente che devono tenere conto delle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. Gli alunni possono essere non ammessi anche per gravi motivi disciplinari nei casi previsti dal DPR24 giugno 1998, n. 249.
Ad ogni alunno ammesso all’esame il consiglio in sede di scrutinio attribuisce un voto in decimi e predispone la certificazione delle competenze che sarà consegnata solo se la prova d’esame sarà superata.
La prova orale
L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021.
Anche il prossimo esame, quindi, si svolgerà solo in forma di colloquio orale a partire da un elaborato che le studentesse e gli studenti dovranno produrre guidati dai loro docenti che poi li valuteranno. L’elaborato, che si deve basare su quanto appreso, anche in contesti di vita personale, dovrà essere originale e rispondere alle reali competenze e alle conoscenze acquisite dagli allievi, tutto in un’ottica inclusiva al fine di permettere anche a chi ha risentito maggiormente della sospensione delle attività didattiche che, a singhiozzo, sta ancora colpendo molte scuole italiane. Basti pensare a tutte quelle condizioni di “povertà educativa” o alle realtà periferiche dove la microcriminalità diffusa incide, spesso, anche sulle scelte degli adolescenti con maggiori fragilità culturali.
Il colloquio deve integrare le prove scritte di Italiano, Matematica, Inglese e seconda lingua comunitaria. La commissione dovrà accertare la padronanza della lingua italiana, le competenze in matematica e nelle due lingue straniere. I candidati dovranno, quindi, dimostrare di padroneggiare quanto appreso nell’arco del triennio, con capacità di analisi, sintesi e valutazione. Quest’anno la commissione dovrà valutare anche il livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Per gli istituti ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento durante la stessa prova orale.
Per gli allievi disabili e con DSA certificato per la prova di esame è necessario fare riferimento, rispettivamente, al PEI e al PDP. Per le altre categorie di allievi con bisogni educativi speciali non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.
Il voto finale
Il voto finale scaturisce dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e quello attribuito al colloquio; l’esame è superato con un voto di almeno 6/10. La lode può essere assegnata solo con delibera unanime della commissione.
Le prove standardizzate Invalsi
Le prove Invalsi saranno somministrate in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consentirà ma non rappresenteranno requisito di ammissione all’esame di Stato. Le prove si rendono necessarie ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione dell’impatto della pandemia e delle conseguenti misure adottate.
L’art. 9 dell’O.M. lascia in carico ai dirigenti scolastici, o ai presidenti di commissione, in base al momento in cui dovesse manifestarsi l’esigenza, di adottare la modalità sincrona per lo svolgimento dell’esame nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedessero. Tale modalità è prevista anche per le situazioni di fragilità che potrebbero caratterizzare sia gli allievi sia i docenti.