È stata emanata la nota n. 325 del 3 marzo 2021 a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione avente ad oggetto lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (lavoratori “fragili”).
Com’è noto, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disciplinato la fattispecie dei c.d. “lavoratori fragili” ovvero dei lavoratori, prevedendo in sostanza che per tali lavoratori è stato previsto che il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie fosse equiparato al ricovero ospedaliero.
Successivamente con il D.L. n. 104/2020 è stato disposto che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Il termine del 31 dicembre, è stato poi prorogato fino al 28 febbraio con le disposizoni contenute nella Legge di Bilancio 2021.
Ebbene, dal giorno 1° marzo 2021 non trova più applicazione la norma suddetta norma. Tuttavia, in materia di misure a vantaggio e a tutela dei lavoratori fragili, l’Amministrazione aveva già a suo tempo diramato specifiche indicazioni procedurali a mezzo della nota 11 settembre 2020, n. 1585, con oggetto: “Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato”.
Nel richiamare le disposizioni e le indicazioni procedurali ivi contenute, e nelle more di un eventuale intervento normativo che possa ripristinare la disciplina speciale sopracitata, occorre operare alcuni passaggi procedurali specifici, affinché possano essere contemperati il diritto del lavoratore fragile in relazione al contagio a godere dell’adibizione a diversa mansione lavorativa, unitamente al diritto del personale supplente a permanere in servizio.
Vorrei innanzitutto evidenziare che permane il diritto del lavoratore fragile di continuare a prestare la propria prestazione lavorativa nelle modalità e nelle forme stabilite a seguito della certificazione già rilasciata dal medico competente, nelle modalità e con le previsioni, anche in ordine all’istruttoria e alla definizione specifica (“idoneità, idoneità con prescrizioni, inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio”), già determinate dalla Nota citata.
Nel caso di personale per il quale sia stato sottoscritto un contratto di utilizzo in altri compiti, il contratto del supplente nominato per la sostituzione dell’attività in presenza già stipulato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione. Nei casi, invece, in cui il docente fragile abbia utilizzato le misure di cui all’articolo 26 del DL 18/2020 svolgendo attività a distanza – e il supplente per le ore necessarie sia stato nominato con il codice N19 “su lavoratore fragile” – si dovrà ricorrere all’istituto della malattia d’ufficio ed il supplente dovrà essere prorogato con la tipologia “Assenza breve” codice N01.
Per quanto riguarda il personale ATA continuano ad applicarsi alle condizioni previste, fino al perdurare dello stato di emergenza – attualmente fissato al 30 aprile – , le indicazioni contenute nel verbale di intesa sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali in data 27 novembre 2020 che prevede forme di prestazione del servizio in modalità agile.
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