Molti docenti che lavorano sul sostegno si chiedono se potranno presentare domanda di trasferimento sul posto comune.
La risposta a questo dubbio la si ritrova all’interno del CCNI sulla mobilità dove, nell’art.23 comma 7, si stabilisce quanto che“il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti […]”
Anche in questo caso, quindi, vale la regola del vincolo quinquennale. Il docente titolare sul sostegno è tenuto a rimanere cinque anni su questo posto e potrà partecipare alla mobilità su materia solo dopo aver superato tale vincolo di permanenza-
Non sono interessati da questo vincolo soltanto i docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno, che hanno diritto alle precedenze stabilite nell’art. 13 punti II) e V) del contratto.
Calcolo del quinquennio
Il quinquennio si calcola a partire dall’anno scolastico di immissione in ruolo sul sostegno (compreso l’anno di prova). Secondo l’art.23 comma 8 “nel calcolo del quinquennio si tiene conto dell’anno di decorrenza giuridica della nomina”. Sempre nel calcolo del quinquennio rientra l’anno scolastico in corso.