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Congedo parentale ad ore: criteri di computo ed indennizzo

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preparazione testi medicinaIl congedo parentale può essere fruito secondo due modalità:

  • a giorni, assentandosi dal lavoro per l’intero giorno o per i giorni compresi nel periodo.
  • a ore, assentandosi dal lavoro solamente in alcune ore della giornata lavorativa.

Il congedo parentale a ore consente al lavoratore di assentarsi dal lavoro solamente in alcune ore lavorative mantenendo nella restante parte delle ore lavorative l’intera retribuzione. Questo potrà essere utilizzato per far fronte a impegni che non richiedono l’assenza dal lavoro per l’intera giornata come, ad esempio, una recita scolastica, una visita medica del bambino o qualsiasi altro evento che non richieda l’assenza per tutta la giornata.
In questo modo, il lavoratore potrà sia risparmiare denaro in quanto perderà una parte della retribuzione solamente per le ore effettivamente fruite del congedo (si ricordi che il congedo parentale per i docenti risulta retribuito al 100% solo per i primi 30 giorni, mentre i successivi 5 o 6 mesi sono retribuiti al 30%) sia risparmiare tempo in quanto, essendo usufruito a ore, il congedo potrà essere spalmato in un maggiore arco temporale.

IL CONCEDO PARENTALE A ORE
L’art. 32 comma 1 bis del D.lgs 151/2001 prevede:

ART. 32 COMMA 1 BIS DEL D.LGS 151/2001

La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”.

Tale comma, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha dunque previsto la possibilità di usufruire di tale diritto anche nella modalità a ore rimettendo però alla contrattazione collettiva di settore la definizione delle concrete modalità di definizione.

Il D.Lgs 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto poi l’introduzione del comma 1 TER dello stesso articolo 32 che così dispone:

ART. 32 COMMA 1 TER DEL D.LGS 151/2001ricorso ata per il riconoscimento del punteggio per servizio prestato presso scuola paritaria

In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”.

Dunque la nuova norma introdotta nel 2015, consente al lavoratore di fruire a sua scelta del congedo parentale su base oraria in alternativa a quello su base giornaliera, purché la contrattazione collettiva, anche svolta a livello di singola azienda, non disponga diversamente. Di conseguenza, se la contrattazione nazionale, quella regionale e quella d’istituto non dispongono diversamente sarà possibile fruite del congedo parentale su base oraria.

LIMITI TEMPORALI
In assenza di contrattazione collettiva, la fruizione su base oraria è consentita in misura corrispondente alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Quindi, poiché nel caso del comparto scuola manca ad oggi una specifica contrattazione collettiva, sarà possibile usufruire del congedo parentale a ore per un massimo di ore corrispondenti alla metà dell’orario giornaliero medio calcolato nelle 4 settimane precedenti.
Questa norma pone di problemi di ordine pratico visto che l’orario settimanale di un docente di scuola secondaria è pari a 18 ore che ripartiti in 5 giorni rappresentano un orario giornaliero medio di 3,6 ore. Di conseguenza giornalmente sarebbe fruibile al massimo un congedo parentale corrisponde a 1,8 ore, cosa che diventa difficile da gestire dal momento che nella scuola secondaria ciascuna “ora di insegnamento” è costituita, appunto, da sessanta minuti. Di fronte a tale situazione di incertezza le segreterie scolastiche spesso brancolano nel buio.

IN QUALI ORE FRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE
Essendo il congedo parentale un diritto non subordinato al potere discrezionale della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico non potrà opporsi alla richiesta di congedo parentale per determinate ore di lavoro in quanto è il dipendente a dover scegliere in quali ore intende fruire del congedo stesso (così come è il docente a dover scegliere in quali giorni fruire del congedo su base giornaliera).

 

L’INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 25/2013
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Modena, con interpello n. 25 del 22 luglio 2013, ha risposto ad un quesito dei sindacati CGIL, CISL e UIL, in merito  alla possibilità che la contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell’art. 1, comma 339, della L. n. 228/2012.

La risposta in sintesi:

…stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.
Ciò vale, evidentemente, anche in relazione a quanto specificamente previsto dal capoverso del comma 1 bis, che assegna alla “disciplina collettiva” il compito di tenere conto delle “peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali” per le modalità di fruizione e di differimento del congedo “per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”.

Pertanto, anche la contrattazione di secondo livello, cioè quella svolta a livello di singola azienda\scuola potrà disciplinare le modalità di fruizione su base oraria, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

COMPATIBILITÀ CON IL CONGEDO PARENTALE A GIORNI
Come precisa la circolare INPS n. 152 del 18/08/201518/08/2015, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

 

CRITERI DI COMPUTO ED INDENNIZZO DEL CONGEDO PARENTALE FRUITO SU BASE ORARIA
In una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In assenza di ulteriori specificazioni  di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

Il personale che intede richiede il congedo parentale ad ore deve indicare il totale delle ore di congedo richieste calcolato in giornate in termini di giornate lavorative intere.

Esempio 1

Qualora dalla contrattazione collettiva risulti che, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore, il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal lavoro) dal 14.09.2015 al 22.09.2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale. La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.

Esempio 2

In caso di assenza di contrattazione collettiva, ipotizzando una giornata media lavorativa pari ad 8 ore, il genitore che intende fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio – presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore. Per il mese di febbraio, il genitore, a partire dalla domanda già presentata, attiva la funzione “Nuovo periodo” indicando per questo mese n. 3 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.

Evidentemente al lavoratore dovranno essere sottratte dal monte complessivo del congedo parentale solamente le giornate corrispondenti alle ore di congedo richieste.

circolare INPS n. 152 del 18/08/2015
D.lgs 151/2000

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