Se non arriva la proroga dell’estensione del regime di ricovero ospedaliero per i lavoratori “fragili” ovvero inidonei soggetti a malattia d’ufficio a causa dell’emergenza coronavirus che scade il 28 febbraio questi lavoratori e non sono pochi dal 1 marzo, senza alcun nuovo provvedimento di proroga, ritorneranno nel regime di malattia ordinaria con le conseguenze che ne derivano a partire dalla questione del computo. Le segreterie della scuola non sanno più che pesci prendere stante un legislatore sicuramente non campione di competenza in materia.
La norma
Nel messaggio dell’INPS del 15 gennaio si riscostruisce il quadro normativo che ora si cita nei punti più salienti: “L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ha apportato modifiche all’attuale assetto normativo riguardante la disciplina delle tutele, previste dall’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili (comma 2 e 2-bis)”
Il periodo 16 ottobre 31 dicembre era scoperto e non equiparato a regime di ricovero ospedaliero
Ricorda l’INPS che “Riguardo invece alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili di cui al comma 2 dell’articolo 26, prorogata da ultimo fino al 15 ottobre 2020 dall’articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 (cfr. l’articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020). Per l’anno 2020, quindi, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come illustrato nel messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020. Come già precisato nel citato messaggio, la tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Il 28 febbraio scade la proroga e dal 1 marzo si ritorna nel regime di malattia ordinaria in mancanza di questo ennesimo rinnovo ex lege, tenendo conto che i provvedimenti che seguiranno nel caso di eventuale estensione non avranno efficacia retroattiva.
Quali patologie sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia?
L’ARAN risponde così: “Si ritiene utile rilevare che l’art. 17, comma 9 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, esplicitamente esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. La definizione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati, nulla potendo obiettare altre istituzioni a ciò non dedicate. Infine, si segnala che le circolari n.7 e n. 8 del 2008 e n. 8 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica hanno sempre espresso ulteriormente la volontà del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate, applicando ad esse il trattamento più favorevole previsto dai CCNL” .
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