Tra le modifiche apportate dall’OM.60 sul Regolamento delle supplenze c’è quella che fa riferimento alle supplenze da graduatoria di istituto esplicitata nell’art.14 comma 1. A volte capita che un supplente, per motivi personali, rifiuti la proroga (data spesso per scontata dalle segreterie scolastiche). La normativa.
Vediamo quali sono le indicazioni fornite dall’OM. n. 60/2020
ART.14 (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) comma 1, b
“b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:
i. la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento;”
N.B. stiamo facendo riferimento esclusivamente alle supplenze conferite da graduatorie di istituto dall’anno scolastico 2020/21.
Si tratta di supplenze temporanee, conferite dai Dirigenti Scolastici tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, fino al permanere delle esigenze di servizio (supplenze su malattie, gravidanze, brevi aspettative…)
Le graduatorie di istituto sono suddivise in tre fasce
- la prima fascia corrisponde all’attuale prima fascia di istituto (docenti abilitati inseriti in GaE)
- la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che scelgono, nella stessa provincia, fino a venti istituzioni scolastiche (abilitati non inseriti in GaE)
- la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che scelgono, nella stessa provincia, fino a venti scuole (non abilitati)
Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia già vigenti per il triennio 2019/22.
I punteggi e le posizioni spettanti nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia sono invece determinati sulla base dei dati presentati per l’iscrizione nelle GPS.
Cosa cambia rispetto al Regolamento delle supplenze degli anni scorsi?
Ricordiamo che a regolare le supplenze era il D.M n. 131 del 13 giugno 2007 e che nello specifico all’art.8 comma 1 recitava:
“la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia”.
Appare evidente che in riferimento alla modifica apportata dalla 0M.60, la rinuncia a un’unica proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma da parte del supplente (che risulti inoccupato), lo collocherà in coda alla graduatoria di terza fascia in merito allo stesso insegnamento, diversamente da quanto avveniva nella normativa precedente che dava al docente supplente la possibilità di rifiutare per ben due volte.
La collocazione in coda nella graduatoria di terza fascia di quella classe di concorso vale solo per la scuola in oggetto o per tutte le scuole?
Dal momento che l’OM 60/2020 non specifica nulla in proposito, a nostro parere è possibile interpretare che si tratti di una disposizione valida solo per la scuola interessata, non essendoci alcuna indicazione che autorizzi la scuola a predisporre un decreto di cancellazione da tutte le scuole scelte.
D’altronde se così non fosse, quello che va visto come un diritto, diventerebbe una forte limitazione delle prospettive di lavoro.