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Divieto di conferimento supplenze brevi per il personale ATA: quando si può derogare al divieto

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preparazione testi medicinaL’art. 1 comma 332 della Legge 190 del 2014 ha previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i Dirigenti Scolastici non possono conferire le supplenze brevi a:

a) personale appartenente al profilo professionale di

assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolasticoper i primi 7 giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti.

Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

La circolare supplenze 2020/21 precisa che, a tal proposito, permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

 

QUANDO È POSSIBILE DEROGARE AL DIVIETO
A parte quanto detto per quanto concerne le assenze pari o superiori a 30 giorni per gli assistenti tecnici e amministrativi, il suddetto divieto può trovare altre due deroghe.
La nota 2116 del 30 settembre 2015 precisa che il divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico per i primi 7 giorni di assenza può essere superato quando il Dirigente Scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure complessive che vedano coinvolte l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità oggettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

 

La nota 10073 del 14 aprile 2016 ha precisato che nel caso di decesso o dimissioni dal servizio del personale destinatario di disposizioni di salvaguardia pensionistica e sia irrimediabilmente compromesso il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, non essendo oggettivamente e altrimenti possibile garantire le condizioni minime indispensabili per l’erogazione del servizio con il personale a disposizione, con misure alternative e flessibili di organizzazione dell’attività né con gli istituti contrattualmente previsti, potendosi configurare un’interruzione di servizio pubblico, i dirigenti scolastici valuteranno caso per caso la possibilità di ricorrere alla nomina del supplente sotto propria responsabilità e con adeguato provvedimento che motivi dettagliatamente le cause oggettive di impossibilità di funzionamento del pubblico servizio.

 

VEDI LA NOTA 2116 DEL 30 SETTEMBRE 2015

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