RISPOSTA
A norma dell’art. 39, comma 7 del CCNL del 2007, il tempo parziale può essere realizzato con:
Articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (Tempo parziale verticale)”.
Tuttavia la Circolare Ministeriale n. 449 del 23 Luglio 1997 afferma che:
La prestazione lavorativa a tempo parziale potrà, altresì, concentrarsi su determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa prevista dall’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59″.
Quindi, pur essendo teoricamente possibile un’articolazione del part-time verticale anche su base mensile o annuale, questa potrà avvenire solamente se compatibile con la programmazione dell’attività didattica, nell’ambito della autonomia delle istituzioni scolastiche, definita nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Per il docente che sceglie il part-time verticale resta il problema della calendarizzazione degli impegni funzionali all’insegnamento (consigli di classe, collegi docenti, attività di formazione, incontri con le famiglie, etc.).
Secondo il D. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 il contratto individuale deve contenere la:
puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno”.
Tuttavia, bisogna ricordare che esistono due sentenze dei Giudici del Lavoro (Sentenza del Tribunale di Ferrara n. 322 del 08/02/2008 e sentenza del Tribunale di Perugia n. 896 del 17/11/2011) che non lasciano spazio alla richiesta che le attività funzionali all’insegnamento vengano collocate nei giorni lavorativi. Del resto, anche il lavoratore a tempo pieno ha l’obbligo di partecipare alle attività funzionali anche se collocate nel suo giorno libero. Dunque sembra che la collocazione delle attività funzionali all’insegnamento nei giorni non lavorativi non determini una “discriminazione” nei confronti del docente in regime di part-time.