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Controlli GPS: Le scuole devono attenersi a quanto dichiarato dall’aspirante nella domanda di inclusione [Nota Ambito di Firenze]

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università telematicaAd integrazione delle precedenti note (PROT. 8791/2020E 1284/2021) l’Ambito territoriale di Firenze, avendo ricevuto numerose richieste da parte delle Istituzioni Scolastiche circa alcune criticità nella valutazione delle domande, precisa quanto segue:

  1. L’Istituzione Scolastica che è onerata di effettuare il controllo delle dichiarazioni è, come indicato espressamente nell’O.M. 60/2020, quella “ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro”, a prescindere dalla circostanza che la supplenza sia stata conferita da GPS o da Graduatorie di Istituto. Le Graduatorie di Istituto, infatti, sono un prodotto derivato dalle GPS, di conseguenza la presenza nelle stesse dipende pur sempre da quanto dichiarato dall’aspirante nella domanda di inserimento GPS che, pertanto, deve essere controllata anche in caso di supplenza conferita da Graduatoria di Istituto.
  2. Le Istituzioni Scolastiche che effettuano i dovuti controlli devono attenersi esclusivamente a quanto dichiarato dall’aspirante nella domanda di partecipazione.
    Ciò comporta, da un lato, l’impossibilità di tenere conto di eventuali titoli non espressamente inseriti nella domanda di partecipazione; dall’altro, l’impossibilità di valutare titoli che pur se fatti valere per una classe di concorso non sono stati poi ripetuti anche per tutte le altre classi indicate in domanda. In tale ultimo caso, il titolo verrà valutato solo in relazione alla classe di concorso in cui è stato dichiarato.

 

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