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Vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione: per Orizzonte Docenti va eliminato

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preparazione testi medicinaLa permanenza obbligata per docenti e DSGA neo-assunti vede la Orizzonte Docenti in opposizione

Il vincolo quinquennale per tutti i docenti neo-assunti dall’a.s. 2020/21, esteso anche ai DSGA, ci ha visti contrari fin dalla sua emanazione contenuta nella L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che lo ha introdotto per i vincitori del concorso straordinario nelle secondarie di II grado del DDG 85/2018.

Qualche spazio di negoziazione per superare il provvedimento è stato possibile fino alla L. 159/2019 (conversione del cd DL precari) dove, con una incursione senza precedenti, si è entrati su una materia contrattuale (la mobilità del personale) disponendo per legge un incomprensibile blocco sui trasferimenti, sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sull’art.36 del CCNL 2006/09 per tutti i docenti immessi in ruolo dal 1° settembre 2020.

A completamento di quella che va inquadrata come una vera e propria violazione delle norme pattizie, è stata prevista la “non derogabilità per via contrattuale”.

Il vigente CCNI mobilità 2019/22, invece, non mette limiti e prevede che “Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano a tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, punto dal quale già lo scorso anno si è discostata l’Ordinanza Ministeriale 182/20.ricorso ata per il riconoscimento del punteggio per servizio prestato presso scuola paritaria

Per ciò che riguarda le prossime operazioni, dove gli interessati costituiscono una platea molto più ampia, è nostra intenzione porre la questione a livello politico, con il Ministro, alla prima occasione utile. Se ci fosse uno spiraglio di apertura, si tratterebbe semplicemente di adeguare la nuova OM al CCNI, omettendo il passaggio relativo il blocco, per riportare a piena esigibilità il testo contrattuale; l’obiettivo è trovare la controparte ministeriale più sensibile alle esigenze soggettive dei lavoratori, ma anche più attenta alle ragioni che dettano l’adozione di tutte le misure precauzionali di contrasto alla pandemia a partire da una riduzione degli spostamenti.

Con la stessa determinazione intendiamo arrivare al superamento dell’analogo vincolo imposto ai DSGA neo-assunti, per i quali il bando concorsuale ha imposto la permanenza quinquennale sulla sede di prima assegnazione. Anche qui, le regole sono quelle contrattualmente stabilite e vanno ricondotte alla fonte regolatrice della materia.

Il disagio dei lavoratori, che si vedono negato l’accesso alla domanda di trasferimento, non porta vantaggio a nessuno. Va fatto capire al nuovo decisore, con cui presto andremo ad un incontro, che la qualità del lavoro si ottiene da un impegno sereno, motivato e caratterizzato da disponibilità, fine che si raggiunge quando le condizioni sono prossime alle scelte volontariamente operate, di cui unico garante è sempre il Contratto di mobilità.

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