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GPS – Controllo dei punteggi: servizi contemporanei, servizio prestato dal 1° febbraio [Chiarimenti Ambito di Roma]

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preparazione testi medicinaL’Ambito Territoriale di Roma ha emanato la nota n. 3985 del 16 febbraio 2021 rivolta ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche in merito all’attività di verifica delle dichiarazioni e convalida dei punteggi dei docenti inseriti nelle GPS.

Nella nota si specifica che:

  • È necessario che le attività di verifica siano svolte su tutte le graduatorie per ciascuna classe di concorso in cui il docente nominato risulta essere inserito e non solamente su quella di nomina e che, per eseguire il controllo, non è sufficiente l’autocertificazione;
  • È indispensabile che le SS.LL. riportino a sistema la conferma o la rettifica del punteggio secondo la procedura prevista dal Manuale Operativo SIDI, affinché l’Ambito Territoriale possa  procedere alla convalida del punteggio della domanda; a tal fine si raccomanda di inserire il punteggio confermato o rettificato nella colonna “punteggio di verifica” e di riportare la domanda in stato “verificata”;
  • È necessario caricare al SIDI nella sezione “RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA/GRADUATORIE PROVINCIALI DI SUPPLENZA/VERIFICA E CONVALIDA DOMANDA” le comunicazioni aventi ad oggetto convalide/rettifiche/esclusioni su ciascuna classe di concorso dei docenti interessati ed inviare le comunicazioni di esclusioni all’indirizzo e-mail convalidagpsrm@istruzione.it e non agli indirizzi e-mail degli altri istituti scolastici; inoltre, in caso di esito negativo delle verifiche, le determinazioni assunte devono essere comunicate anche agli interessati.
  • Si raccomanda di non attribuire punteggi relativi a titoli non dichiarati dai docenti nelle domande di inserimento nelle GPS. Nel caso in cui le scuole abbiano erroneamente attribuito punteggi relativi a titoli non dichiarati dai docenti nelle domande di inserimento nelle GPS si invitano le stesse a procedere alle rettifiche secondo le procedure indicate;ricorso ata per il riconoscimento del punteggio per servizio prestato presso scuola paritaria
  • È opportuno che siano verificati con particolare attenzione i punteggi dei docenti che hanno inserito all’interno della domanda la spunta relativa al “servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini finali”. È emerso, infatti, che, al momento della validazione delle domande tale opzione non era evidenziata a sistema, pertanto in sede di prima verifica potrebbe essere stato erroneamente corretto il punteggio tenendo conto solo dei giorni di servizio effettivamente prestati.
  • Inoltre si invita a prestare attenzione alla valutazione dei servizi aspecifici contemporanei: l’O.M. 60/20, diversamente dalla regolamentazione previgente, non prevede, infatti, alcun divieto di cumulabilità dei suddetti servizi, fatto salvo il rispetto del limite complessivo dei 12 punti (art. 15 comma 1).

Inoltre nella nota si ricorda che:

  • restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.
  • Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

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