fbpx

Congedo parentale, perché i primi 30 giorni devono essere pagati al 100% fino ai 12 anni

6141

preparazione testi medicinaIl congedo parentale viene retribuito per max 6 mesi. Ciò è riferibile ad entrambi i genitori, ovvero i 6 mesi si intendono complessivamente retribuiti indipendentemente se li fruisce un solo genitore o se si
arriva a 6 mesi sommando i periodi di congedo di entrambi i genitori. Tutti gli altri periodi di congedo superiori ai 6 mesi (fino agli 11 mesi consentiti) non sono retribuiti.

Primi 30 giorni entro il 12° anno di età del bambino: perché devono essere pagati al 100%

L’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001 dispone che “Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione”.

L’art. 12, comma 4 del CCNL/2007 dispone: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [D.Lgs. 80/2015: per ogni figlio nato, nei primi suoi 12 anni di vita per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in
modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.

Il CCNL comparto scuola, nel dettare una disciplina di miglior favore in relazione al trattamento economico dei congedi parentali in tutte le ipotesi in cui si configuri il relativo diritto prevede che i primi trenta giorni di astensione dal lavoro siano retribuiti per intero nei primi 12 anni di vita del bambino.

ricorso ata per il riconoscimento del punteggio per servizio prestato presso scuola paritariaIl nuovo CCNL 2016-18 ha confermato l’art 12 del CCNL 2007 ribadendo all’art 1 comma 10 che tutto ciò non modificato rimane in vigore.

Una norma così chiara che nella realtà non è mai stata applicata perché ARAN, MIUR e Ragioneria dello Stato hanno posto un veto a priori smentito poi dalle sentenze citate perché appunto non supportato dalla norma, e disconoscendo di fatto ciò che il CCNL prevede molto chiaramente come trattamento di miglior favore.

Dal momento che la Legge n. 80/2015 (e la n. 81/2015 che ha reso le modifiche definitive) ha esteso la possibilità del congedo parentale fino ai 12 anni, applicando ora alla lettera il nostro Contratto i primi 30 giorni di congedo (se quindi mai fruiti prima) dovrebbero essere pagati per intero anche se richiesti dopo i 6 anni del bambino e quindi fino ai 12 anni appunto perché tale è il periodo di astensione dal lavoro previsto dal novellato art. 32.

Sentenza

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Grosseto, pronunciatosi con sentenza n. 216/2018, ha accolto il ricorso promosso da un docente che si era visto decurtare il trattamento economico a titolo di retribuzione e in misura corrispondente le ferie e la tredicesima per il periodo in cui si era avvalso del congedo parentale per 23 gg. In ragione del figlio minore di 12 anni. I dettagli

Restanti 5 mesi entro il 6° anno di età del bambino (compreso il giorno del 6° compleanno)

Per i restanti 5 mesi l’indennità economica è pari al 30% della retribuzione,
indipendentemente dal reddito individuale del richiedente, fino al sesto anno di vita del bambino (compreso il giorno del 6° compleanno).

Restanti 5 mesi dal 6° anno di età del bambino fino all’8° anno di età (compreso il giorno dell’ 8° compleanno)

Se i restanti 5 mesi (o parte di essi) sono invece fruiti dai 6 agli 8 anni del bambino (compreso il giorno dell’8° compleanno) l’indennità economica è pari al 30% della retribuzione solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (negli ultimi anni è stato di circa Euro 16.300,00).

Restanti 5 mesi dall’8° anno di età del bambino fino al 12° anno di età (compreso il giorno del 12° compleanno)

Se i restanti 5 mesi (o parte di essi) sono fruiti dagli 8 ai 12 anni del bambino (compreso il giorno del 12° compleanno) non si avrà alcuna retribuzione, anche se il reddito del richiedente rientri nei parametri sopra descritti.

orizzontescuola.it

università telematica

In questo articolo