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Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa) per i docenti di ruolo: istanze entro il 15 marzo

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ricorso ata per il riconoscimento del punteggio per servizio prestato presso scuola paritariaCOS’È IL PART-TIME
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario inferiore all’orario “normale” di lavoro. Com’è noto, nel caso dei docenti, l’orario di lavoro si articola in attività d’insegnamento e attività funzionali alle prime. L’orario relativo alle attività d’insegnamento varia a seconda dell’ordine di scuola: 18 ore settimanali per la scuola secondaria, 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più 2 ore settimanali dedicate all’attività di progettazione didattica. Quest’ultime due ore possono essere articolare anche su base plurisettimanale e in modo flessibile.
TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI

I docenti con contratto a tempo indeterminato possono chiedere all’amministrazione scolastica la trasformazione di rapporti a tempo pieno a tempo parziale o viceversa (art. 56 del nuovo CCNL comparto scuola 2016\2018). Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono dal 1° settembre di ciascun anno scolastico.

Come novella l’art.11 dell’O.M.n.446 del 22 luglio 1997, il contratto a tempo parziale ha la durata di almeno due anni ed è da intendersi tacitamente rinnovato qualora non pervenga espressa richiesta di reintegro a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio eventuali domande di rientro a tempo pieno potranno essere accolte sulla base di motivate esigenze, le quali “saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della Provincia per l’anno scolastico cui si riferisce la richiesta”.
Le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di rientro a tempo pieno e di modifica dell’orario di lavoro a tempo parziale devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA, entro il 15 marzo di ogni anno, così come previsto dall’O.M. 446/97, integrata e modificata dall’O.M. 55/98. In caso di accoglimento delle medesime i relativi contratti hanno decorrenza dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo.

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LIMITI ALLA CONCESSIONE DEL PART-TIME
Ai sensi degli artt. 39 e 58 del CCNL/2007 l’Amministrazione Scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo indeterminato e pieno di ciascuna classe di concorso o posto e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima, predisponendo eventualmente una graduatoria di beneficiari nel caso in cui il numero delle domande superi le disponibilità esistenti.In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il suddetto contingente fino ad un ulteriore 10% (art. 56 comma 6 nuovo CCNL comparto scuola 2016\2018).

 

VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PART-TIME
L’art. 73 del D.L.112/2008 convertito in Legge 133/2008, inoltre, ha innovato la precedente disciplina eliminando ogni automatismo e introducendo la possibilità per l’Amministrazione di rigettare l’istanza di tempo parziale presentata dal dipendente, in caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità e organizzazione amministrativa, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.

Quindi, di fronte ad una istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha più l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione “può essere concessa entro 60 giorni dalla domanda”.
La valutazione dell’istanza da parte dell’amministrazione si deve basare su tre elementi:

  1. La disponibilità nell’ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in relazione alla dotazione organica.
  2. L’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell’altra attività non deve essere incompatibilità con il lavoro che si svolge. La trasformazione non è concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato o autonomo comporti un conflitto di interessi con l’attività svolta dal dipendente pubblico. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività’ lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza (art. 1 comma 58 bis Legge 23 dicembre 1996 n. 662).
  3. L’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.

In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova domanda se lo desidera e, se del caso, consentire l’attivazione del controllo giudiziale. Qualora l’amministrazione ritenesse accoglibile l’istanza del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, al fine di perfezionare l’accordo, è comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del dipendente.

SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA
Per quanto concerne lo svolgimento di altra attività lavorativa a carattere subordinato da parte di personale a tempo parziale, l’art.4, comma 2, dell’O.M.n.446 del 22 luglio 1997, stabilisce che l’orario lavorativo non debba essere superiore al 50 % di quello previsto per l’analogo personale a tempo pieno. Lo stesso articolo, al comma 4, prevede che tale limite possa essere superato qualora non si svolga alcuna attività lavorativa aggiuntiva. Le istanze, pertanto, di passaggio da tempo pieno a tempo parziale o quelle di modifica dell’orario a tempo parziale, che prevedano un orario superiore al 50 per cento, nonché quelle di rientro a tempo pieno, dovranno essere corredate della dichiarazione di mancato svolgimento di altra attività lavorativa di carattere subordinato.

 

FORME DI PART-TIME
Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) con prestazione distribuita in almeno 3 giorni a settimana così come dispone l’art. 7 comma 2 della C.M. 449 del 23 luglio 1997 o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente progettazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa.

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

Sull’articolazione del part-time verticale su base annuale o mensile clicca qui

 

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.

FERIE
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

 

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 9 del D.lgs. n.61/2000.

 

DECORRENZA E DURATA
Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono dal 1° settembre di ciascun anno scolastico. Per la durata di almeno due anni il personale non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.

 

Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) a scuola

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