I docenti che intendono presentare la domanda di mobilità potranno farlo, presumibilmente, dal 20 febbraio al 15 marzo. I termini sono stati ipotizzati dal ministero dell’istruzione e comunicati in via informale ai sindacati in vista di una riunione che si sarebbe dovuta tenere l’11 febbraio scorso. La riunione avrebbe dovuto avere per oggetto l’informativa sulla bozza di ordinanza ministeriale sulla mobilità di quest’anno. Ma è stata rinviata a data da destinarsi, visto l’avvicendamento tra il ministro uscente Lucia Azzolina e quello entrante Patrizio Bianchi.
La mobilità è uno dei nervi scoperti che dovrà affrontare il nuovo ministro dell’istruzione. Nel corso degli anni, infatti, il diritto dei docenti di avvicinarsi alla famiglia in presenza di sedi disponibili ha subito forti limitazioni. Ciò per effetto di interventi legislativi a gamba tesa che hanno compresso tale diritto sottraendo alla contrattazione collettiva importanti spazi di mediazione. I vincoli che precludono l’accesso alla mobilità per gli insegnanti sono 3: due imposti per legge e uno in sede contrattuale per effetto di una imposizione della parte pubblica.
Il primo è quello introdotto dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il dispositivo prevede che ai docenti che siano stati immessi in ruolo a far data dal 1° settembre 2019, per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso indetto con il decreto 85/18, sia precluso il diritto a partecipare alla mobilità per l’anno in corso 2019/2020 e per i successivi 4 anni: 2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24. Si tratta dei docenti delle secondarie che erano stati immessi in ruolo dalle graduatorie del concorso riservato. Perché risultavano esaurite le graduatorie dei concorsi ordinari, indetti con i decreti 106 e 107 del 2016. E risultavano esaurite anche le graduatorie a esaurimento (si veda il decreto 631 del 25.09.2018). Il vincolo non si applica a chi si trova attualmente in esubero o sarà dichiarato perdente posto e ai titolari dei benefici previsti dalla legge 104/92. Sempre che i relativi requisiti siano insorti dopo la data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per effetto del quale sia stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato.
Oppure a seguito di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento dalle quali si sia stati tratti per l’immissione in ruolo. La questione ha ingenerato un forte contenzioso che, però, è già sfociato in una prima sentenza sfavorevole al ricorrente (Tribunale di Milano, sentenza 2298/2020 del 29 dicembre scorso).
Il secondo vincolo è più recente, ma più invasivo perché si applica a tutti gli immessi in ruolo dal 1° settembre 2020. Lo prevede l’articolo 1, comma 17-octies, del decreto-legge 126/2019. E consiste nella preclusione del diritto di accedere alla mobilità per 5 anni. Il dispositivo, peraltro, preclude ai neoimmessi in ruolo dal 1° settembre 2020 anche il diritto di ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso sempre per 5 anni. Quest’ultima preclusione ostruisce anche la porta di accesso ad un escamotage di ultima istanza, che è quello di utilizzare l’aspettativa prevista dall’articolo 36 del contratto di lavoro. Che implica la possibilità di accettare supplenze annuali, pur essendo di ruolo, mantenendo la titolarità della sede per 3 anni. Durante il periodo di aspettativa, però, il trattamento applicato è quello dei supplenti. Che è più sfavorevole economicamente e anche per quanto riguarda la disciplina delle assenze per malattia e i permessi.
Infine, il terzo vincolo discende da una fonte contrattuale: l’articolo 2, comma 2, del contratto sulla mobilità sottoscritto il 6 marzo 2019. In questo caso si tratta di un vincolo di permanenza triennale. E si applica se la titolarità della nuova sede sia stata ottenuta, con effetti a far data 1° settembre 2019, in conseguenza dell’accoglimento della domanda di mobilità sulla scuola indicata come preferenza con il codice meccanografico dell’istituzione scolastica oppure con il codice del distretto subcomunale previsto per le grandi città.
Tutti e 3 i vincoli non si applicano nel caso il docente divenga soprannumerario oppure sia stato trasferito d’ufficio.
E nemmeno nei casi in cui il docente interessato risulti titolare di una delle precedenze previste dal contratto sulla mobilità. Come, per esempio, nel caso dei benefici previsti dalla legge 104/92 per i portatori di handicap con un grado di invalidità superiore ai 2/3 (articolo 21) oppure per chi assista un disabile grave in qualità di referente unico (si veda l’interpello 24/2011 del ministero del lavoro).
La prospettiva di rimanere vincolati per 5 anni nella sede di prima assegnazione per i neoimmessi in ruolo, peraltro, ha scoraggiato molti aspiranti docenti del Sud a partecipare alle selezioni concorsuali fuori regione. E ciò ha acuito ulteriormente il problema del reperimento di docenti di ruolo nelle sedi del Nord, dove è particolarmente difficoltosa la provvista dei docenti. Tant’è che si ricorre sistematicamente alle assunzioni da istanze di messa a disposizione.