I posti disponibili per il prossimo anno scolastico saranno ripartiti al 50% tra GaE e Concorsi, 2016 – 2018, inclusa la fascia aggiuntiva.
Purtroppo le possibilità che il nuovo Concorso ordinario per Infanzia e Primaria, venga espletato e concluso in tempo utile per le immissioni in ruolo 2021/22 sono remote e alquanto nulle
Concorso docenti 2016 – Infanzia e primaria
La normativa tutela i vincitori, cioè di coloro che sono rientrati nel numero dei posti a bando (da non confondere con gli idonei) del concorso 2016 ed a sancirlo è il decreto legge 87 del 12 luglio 2018, (“Decreto Dignità”), convertito nella legge 96 del 9 agosto 2018.
Fermo restando il 50% dei posti di docente vacanti destinato alle GAE, il restante 50% nella scuola dell’infanzia e in quella primaria sarà coperto mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):
a) concorsi banditi nell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso;”.
Pertanto i vincitori di concorso 2016 non vedono venir meno alcun diritto all’immissione in ruolo, nonostante le successive procedure concorsuali.
E per gli insegnanti idonei concorso 2016?
Per quanto riguarda i docenti cosiddetti “idonei”, ossia coloro che hanno superato tutte le prove del concorso ma non sono rientrati nel numero dei posti a bandi, le assunzioni si protrarranno sino al termine di validità delle stesse graduatorie di merito. Quindi a differenza dei vincitori di concorso che otterranno l’assunzione in ruolo a prescindere dal termine temporale di validità delle graduatorie, gli idonei dovranno fare i conti con una scadenza.
Le graduatorie del concorso 2016 avevano inizialmente – comma 113 della legge 107/2015 – validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. Il succitato termine di validità è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di bilancio 2018 e di un ulteriore anno con il Decreto Scuola 126/2019 convertito con modificazioni nella legge . 159 del 20 dicembre 2019, pertanto hanno validità quinquennale (3+2) a partire dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse.
E per il Concorso straordinario infanzia e primaria DDG n. 1456/2018?
Nessuna scadenza, si tratta di “graduatorie ad esaurimento” senza vincitori e/o idonei e nelle quali il diritto all’assunzione non viene meno con l’indizione dei concorsi successivi.
E per la Fascia aggiuntiva?
Nella fascia aggiuntiva al concorso 2018 (infanzia e primaria DDG . 1546 del 7 novembre 2018) sono inseriti i docenti vincitori e idonei del concorso 2016, esse non hanno scadenza e verranno utilizzate fino al loro esaurimento.
E la call-veloce?
La call veloce è prevista anche per queste immissioni dopo la fase ordinaria di immissioni.
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