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Graduatoria “ATA 24 mesi” ed inserimento con servizio nelle scuole paritarie

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ricorso ata per il riconoscimento del punteggio per servizio prestato presso scuola paritariaGRADUATORIA “ATA 24 MESI” ED INSERIMENTO CON SERVIZIO NELLE SCUOLE PARITARIE.

GIUNGONO RISPOSTE AFFERMATIVE DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO.

Il Tribunale Veneto ha sancito, con ordinanza cautelare recentemente confermata, il diritto di due collaboratori scolastici –  con 24 mesi nelle scuole paritarie – all’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti “ATA 24 mesi”.

Si riportano gli estratti essenziali della pronuncia:

Il Tribunale consapevolmente si discosta da quanto deciso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 32386/2019 in materia di personale docente”, no personale A.T.A., “nella parte in cui si trae la conclusione che dal principio secondo cui lavoro pubblico e lavoro privato non possono essere totalmente assimilati – essendo il primo assoggettato ai principi costituzionali di legalità ed imparzialità – dovrebbe derivarne la legittimità della disparità di trattamento tra personale ATA che ha prestato servizio presso scuole paritarie e personale ATA che ha prestato servizio presso scuole statali, in relazione al riconoscimento dei requisiti di ammissione alla procedura di reclutamento presso istituti statali”.

“In armonia col delineato sistema equiparativoil D.L. n. 255 del 03.07.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari”.

“Ne consegue che i provvedimenti ministeriali di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ATA costituiscono violazione dei principi di parità di trattamento e di divieto di ingiusta discriminazione”.

Le argomentazioni sostenute dal Giudicante padovano, Dott. Francesco Perrone – confermate dalla successiva ordinanza, dichiarante inammissibile il controricorso del Ministero – si fondano su di un’interpretazione “costituzionalmente orientata”, in virtù della quale sarebbe irragionevole la disparità di trattamento che il personale ATA finirebbe per subire, nonostante si tratti di soggetti che, presso gli istituti paritari, hanno svolto la medesima attività lavorativa, a parità di condizioni rispetto allo stesso servizio, prestato dal personale ATA presso gli istituti statali.

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