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Indicazioni per i contratti di supplenza breve a copertura dei posti lasciati liberi dai lavoratori fragili [Nota Ministeriale]

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ricorso ata per il riconoscimento del punteggio per servizio prestato presso scuola paritariaCon la nota 3079 del 10 febbraio 2021 il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni in merito  ai contratti di supplenza breve e saltuaria per la copertura di posti lasciati liberi da lavoratori “fragili” temporaneamente utilizzati in altre mansioni.

Come noto, l’art. 26 comma 1-ter del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede uno stanziamento specifico per le sostituzioni dei lavoratori cosiddetti fragili per i quali, fino al 15 ottobre 2020, è prevista l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (cfr. DL104/20 art. 26 comma 2).

decorrere dal 16 ottobre e fino al 28 febbraio (sulla base della proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2021) invece, i lavoratori cosiddetti fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita’ di formazione professionale anche da remoto (cfr. DL104/20 art. 26 comma 2-bis).

Premesso quanto sopra, si comunica che, in applicazione della norma di legge sopra richiamata, è stata attivata sul SIDI una apposita funzione per la registrazione dei contratti di sostituzione in parola, che prevede la tipologia di contratto N19 con apposizione del flag “suclil e certifiacazione linguistica lavoratore fragile”, in modo da consentire anche un monitoraggio della spesa. Come di consueto, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica pubblicherà sul SIDI specifiche indicazioni operative. Si ricorda inoltre che la sostituzione del personale scolastico fragile che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile è effettuata qualora sia necessaria per l’erogazione del servizio scolastico. È rimessa pertanto al dirigente scolastico la valutazione della sussistenza dei relativi presupposti.

Con riferimento ai contratti stipulati invece per sostituire le assenze fino al 15 ottobre (comma 2 dell’art. 26 del DL 104/20) o per gestire l’adozione di misure organizzative conseguenti alle indicazioni di cui al comma 2-bis per il periodo 16 ottobre – 31 dicembre 2020, l’Amministrazione intende effettuare un’apposita rilevazione, avente come finalità il monitoraggio della spesa, i cui dettagli operativi saranno forniti dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica.

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