GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, disciplinate dall’O.M. n. 60/2020. Dopo la pubblicazione delle graduatorie, agli inizi di settembre, si sono succedute numerosi chiarimenti precisazioni, note, che riteniamo utile includere in unica guida. Il controllo titoli è infatti ancora in atto, ogni giorno gli Uffici Scolastici pubblicano convalide o mancate convalide dei punteggi.
Le istituzioni scolastiche ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro devono tempestivamente
1- controllare i titoli di accesso, accademici, professionali, culturali, artistici e di servizio dei docenti relativamente a tutte le classi di concorso per le quali gli stessi risultano iscritti nelle GPS;
2- procedere alla proposta di convalida dei punteggi a seguito di un puntale controllo dei titoli (non è sufficiente l’ autocertificazione);
3- caricare al SIDI nella sezione “RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA/GRADUATORIE PROVINCIALI DI SUPPLENZA/VERIFICA E CONVALIDA DOMANDA” le comunicazioni aventi ad oggetto convalide/rettifiche/esclusioni su ciascuna classe di concorso dei docenti interessati
4- in caso di esito negativo delle verifiche, comunicare le determinazioni assunte altresì agli interessati.
A pubblicare la convalida è l’Ufficio Scolastico.
Le domande di messa a disposizione MAD
Uno dei chiarimenti più importanti ha riguardato le domande di messa a disposizione, quelle domande fuori graduatorie che gli aspiranti docenti possono inviare per avere più possibilità lavorative.
Inizialmente negata la possibilità agli iscritti nelle GPS/GaE, con nota del 4 novembre 2020 il Ministero ha ritrattato il divieto esclusivamente per l’anno scolastico 2020/21, purché si rispettino due condizioni:
- siano effettivamente conclusione le operazioni di nomina dalle GPS nell’ambito territoriale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante
- siano esaurite le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori
Questo cambio di normativa nel corso dell’anno scolastico spiega perché alcune scuole propongono un form con il divieto.
Punteggio per il servizio
Con nota del 22 luglio 2020 il Ministero ha fornito i primi chiarimenti
1) il servizio prestato sul sostegno è valido
a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;
b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso;
2) il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda;
3) come eccezione rispetto al punto 2, per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria;
4) per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle
A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi
servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria
di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.
Il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è comunque pari al massimo a 12 punti.
Con nota del 4 settembre 2020 il Ministero ribadisce quanto già indicato nella nota 22 luglio 2020, n. 1290: il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti.
Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti.
Nel caso di punteggi superiori ai 12 punti il sistema informativo ha previsto in automatico la relativa decurtazione, riportandolo al massimo di 12 punti previsti.
Le FAQ del Ministero sul servizio
Cosa si intende per servizio specifico?
Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:
- per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
- per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.
Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.
Relativamente alle classi di concorso A-53, A- 55, A- 63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31 , A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.
Relativamente alle classi di concorso A- 57, A – 58, A – 59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.
Ho svolto servizio sul sostegno durante la frequenza del percorso di specializzazione. Posso caricarlo?
Sì. Non vi è nessuna incompatibilità.
Sono valutabili i servizi prestati quale assistente di lingue all’estero? I progetti di Motoria CONI/MI nelle scuola primaria?
No. Le GPS sono graduatorie di nuova istituzione, che prevedono una nuova tabella di valutazione dei titoli. Non è presente l’area “altre attività di insegnamento” (che erano valutabili solo nelle graduatorie di istituto di III fascia, ma non nelle altre tabelle titoli). Pertanto, il servizio non è valutabile. Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza.
Inserimento di un titolo di servizio prestato in una scuola primaria paritaria allora senza titolo ma ad oggi acquisito mediante la laurea magistrale in Scienze Motorie (non ho né diploma magistrale né laurea in scienze della formazione). Secondo il decreto 83 del 2008 cap.6 comma 3 tale laurea è idonea all’insegnamento specifico della materia nella scuola primaria paritaria. Può rientrare nei contratti aspecifici contemplati dal bando?
Ai sensi del DM 83/2008, cap. 6 comma 3, “al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell’educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria”. Tali aree sono presenti anche nella scuola dell’infanzia. Il servizio è valutabile per le relative classi di concorso, purché nel frattempo l’aspirante abbia conseguito il titolo di accesso alle relative classi di concorso. Va dichiarato come servizio nella scuola primaria/dell’infanzia specificando la classe di concorso. Il sistema lo valuterà come aspecifico.
Sono una docente abilitata attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria (5 anni) Gli anni fuori corso rientrano nella durata legale?
Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea. Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. E’ possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.
È valutabile il servizio prestato come docente nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga o dal fondo di Integrazione salariale, durante il periodo di emergenza da COVID-19?
I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.
Avendo insegnato contemporaneamente su due classi di concorso, posso far valere il punteggio come specifico su entrambe le classe di concorso?
Sì.
Strumento musicale secondaria di II grado
Riguardo alla classe di concorso A55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell’allegato E di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale.
Requisiti per l’inserimento nella classe di concorso A023 chiarimenti Ufficio Scolastico Avellino
Valutazione titoli
Master: Con nota n. 206 dell’8 febbraio 2021 il Ministero ha chiarito che va considerato come “altro titolo” il master eventualmente conseguito per incrementare i CFU necessari per l’accesso alla classe di concorso.
Titolo estero: se il titolo estero è un titolo ulteriore che attribuisca punteggio aggiuntivo l’istanza dovrà essere sempre inviata al Mur dagli Uffici regionali o dagli ambiti provinciali.
Viceversa, se detto titolo sia requisito d’ingresso, in tal caso sarà il diretto interessato a presentare domanda in vista della possibile assunzione come supplente.
In tal caso, i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria, in attesa della valutazione. Nota del 29 settembre 2020
Corsi di specializzazione sul sostegno a Cipro Nota
Indicazioni fornite con la nota dell’11 settembre 2020
Altro titolo: la procedura informatica ha automaticamente decurtato il punteggio nel caso di titolo di accesso contemporaneamente dichiarato quale titolo aggiuntivo, tenendo conto della data di conseguimento. Si rammenta che i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta per ciascuna graduatoria. Eventuali punteggi attribuiti con diversa valutazione da parte dell’ufficio operante, devono essere decurtati in fase di convalida.
Laura triennale/diploma I livello: la laurea triennale o il diploma accademico di I livello sono valutabili solo quando non costituiscono presupposto per il conseguimento del titolo di accesso. Nella fase di valutazione non è stato possibile procedere alla loro esclusione automatica: nella fase di convalida l’aspirante dovrà dimostrare la veridicità della dichiarazione circa la
non propedeuticità del titolo. Si ricorda che detto titolo NON costituisce titolo di accesso a nessuna classe di concorso.
Diploma ITS: relativamente al diploma di Istituto Tecnico Superiore, va verificato il possesso del titolo rilasciato da uno degli Istituti presenti al link http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/. Tale verifica è stata indicata anche in fase di valutazione, tuttavia quanto dichiarato dagli aspiranti richiede un preciso controllo, per evitare ad esempio la valutazione del diploma di istruzione secondaria superiore
Assegni di ricerca: relativamente all’assegno di ricerca si raccomanda di verificare le dichiarazioni. Sono valutabili solo le tipologie previste dalla tabella A, e dunque “Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14; della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed è valutabile, come previsto dall’OM e come più volte precisato, il singolo bando vinto, non le annualità di durata o il numero dei singoli
assegni.
Diploma di specializzazione: si raccomanda di verificare la durata pluriennale dei diplomi di specializzazione dichiarati.
Specializzazione sostegno: si raccomanda di verificare, nell’ambito delle dichiarazioni “altri titoli”, che l’aspirante sia effettivamente in possesso di specifica specializzazione per il sostegno conseguente alla frequenza di specifica procedura. Non costituiscono titoli di specializzazione master o corsi di aggiornamento variamente denominati relativi ad alunni con disabilità, Bes, DSA etc.
Certificazioni linguistiche: si raccomanda di verificare il rilascio di tali certificazioni da parte degli enti certificatori riconosciuti dall’Amministrazione e reperibili al link https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere.
Durante la fase di compilazione delle domande il Ministero ha inoltre chiarito che, a differenza del precedente triennio, “NON sono pertanto riconosciute le certificazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo”
Titoli artistici: va effettuato un controllo accurato sul conseguimento dei titoli di cui ai punti 20, 21, 22, 24, 25, 26 della sezione B, Titoli artistici per le GPS della scuola secondaria di I e II grado.
Titoli di servizio: i servizi svolti presso le istituzioni scolastiche statali sono stati caricati a sistema e richiamati dall’aspirante. Gli altri servizi, non derivanti dal SIDI, devono essere puntualmente verificati.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 8 comma 2 OM 60/2020 ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS. Pertanto si raccomanda in sede di convalida di verificare il rispetto della citata disposizione attuando quanto disposto dallo stesso articolo 8.
Rettifica punteggi
Una sentenza destinata a far discutere è quella che permette al docente di inserire, a posteriori, servizi non dichiarati nella domanda ma già noti al Ministero per via dei precedenti aggiornamenti.
Quale punteggio se il docente viene escluso o subisce modifica di punteggi e posizioni
“In conseguenza all’esclusione o alla modifica di punteggi e posizioni, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che per lo stesso non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera (art. 8, c. 10).”
Anagrafe docente
I titoli presentati, una volta convalidati dalle singole istituzioni scolastiche, entreranno in anagrafe docente, consentendo il loro utilizzo per la successiva presentazione di istanze senza la necessità di ulteriori controlli e adempimenti da parte dei docenti e dell’amministrazione.
orizzontescuola.it