Negli ultimi anni le istituzioni scolastiche hanno cercato di arginare, o meglio, rimediare al fenomeno denominato “Ponte” in prossimità o a cavallo tra festività e domeniche. Per quanto possa essere, per i ragazzi, un’espressione piacevole nel significato che esprime, altro non è che la perdita di ore di lezione. Quindi ad inizio anno scolastico assistiamo spesso a delibere degli Organi collegiali nella direzione di soddisfare tali esigenze, offrendo al contempo la possibilità di recupero delle lezioni. Alcuni docenti, però, ci chiedono se quest’ultimo sia obbligatorio.
Quesiti dei lettori – I giorni di vacanza deliberati dagli organi collegiali vanno recuperati?
Una gentile maestra ci chiede un parere:
“Sono insegnante della Primaria; la mia scuola ha deciso di chiudere per il Carnevale, ma ci hanno comunicato che le ore perse vanno recuperate. È legittimo?
Premessa – Parliamo di Calendario scolastico
Ciò che viene riportato nel quesito della nostra insegnante rientra nel concetto di Calendario scolastico. Prima di illustrare il nostro parere, effettuiamo una breve disamina normativa sui passaggi procedimentali che le Istituzioni scolastiche sono tenute a svolgere nell’ambito della programmazione relativa al numero totale di giorni di lezione da garantire ai nostri studenti.
Lo Stato – Ministero dell’Istruzione
Annualmente il Ministero emana un’ordinanza che contiene le date delle festività nazionali, uguali per le scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. La medesima stabilisce anche il calendario dell’esame di Stato conclusivo:
- del primo ciclo di istruzione
- dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
- del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello…e le
- prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI (saltate nel 2019/20, causa emergenza Coronavirus)
Le festività indicate per il 2020/21
Le Regioni
L’inizio e il termine delle lezioni, nonché le ulteriori sospensioni, ad esempio per festività territoriali, sono determinate dalle singole Regioni. Per l’anno scolastico 2020/21, vi è stata un’ulteriore ordinanza ministeriale che indicava orientativamente l’inizio delle lezioni, il 14 settembre, ma la competenza è regionale, fermo restando che sono assegnati allo svolgimento delle lezioni almeno duecento giorni, secondo quanto stabilito dall’articolo 74, comma 3, del D.Lgs. n. 297/94, e che le medesime devono svolgersi tra il 1 settembre e il 30 giugno.
Le Istituzioni scolastiche
Le scuole, a loro volta, hanno il potere di adattare il calendario in base alla determinazione delle regioni, rispondendo alle esigenze del Piano triennale dell’offerta formativa. È l’articolo 5, comma 2 a stabilire tutto ciò:
“Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112“.
Gli organi collegiali: Collegio docenti propone, Consiglio di Istituto delibera
È il collegio docenti a proporre le modifiche al calendario regionale, su eventuale proposta del Dirigente, o ivi compresa la data di inizio delle lezioni; spetta poi al Consiglio di Istituto deliberare quanto proposto dal Collegio.
Risposta al quesito – Le ore di lezione vanno recuperate se non si tratta di cause di forza maggiore
Generalmente, nelle istituzioni scolastiche è prassi cominciare l’anno scolastico qualche giorno prima rispetto a quanto indicato dalla Regione, per concedere al personale e agli studenti la possibilità di usufruire di giorni di vacanza, magari a cavallo tra festività e le domeniche, il cosiddetto “Ponte”. Quindi in questo caso, il recupero delle lezioni avviene all’inizio dell’anno.
Per quanto riguarda il caso della nostra docente, nel momento in cui il Collegio docenti propone di usufruire di giorni di vacanza in corrispondenza del Carnevale, contestualmente e in nome della sua competenza a livello didattico-educativo all’interno dell’istituzione scolastica, deve programmare il recupero delle ore di lezione. Il Consiglio di istituto ha l’ultima parola in tema di adattamento calendario scolastico.
Il D.lgs. 297/94 prevede all’articolo 74, comma 3, quanto segue:
“Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.”
La validità dell’anno scolastico, dunque, si raggiunge svolgendo 200 giorni almeno di lezione [tralasciando il periodo pandemico].
A nostro parere, i giorni di vacanza deliberati dagli organi collegiali vanno recuperati al di là del limite dei 200 giorni. Cioè, se una scuola decidesse di usufruire di 3 giorni di vacanza in corrispondenza del Carnevale e nel conteggio totale gli studenti avessero comunque garantiti i 200 giorni di lezione, tali 3 giorni andrebbero comunque recuperati.
Non è legittimo decurtare il servizio ed il diritto allo studio degli studenti in nome del ragionamento che comunque i 200 giorni sono comunque garantiti. Anche perchè non recuperare le lezioni andrebbe contro l’essenza didattico-educativa, atta al potenziamento e al recupero degli apprendimenti, che ogni Piano triennale dell’offerta formativa rappresenta.
Validità anno scolastico, necessari 200 giorni lezione. Se non si raggiungono?
Il recupero dei giorni di vacanza: il Collegio delibera le modalità
Come già specificato, il recupero dei giorni “ponte” avviene quasi sempre anticipando l’inizio dell’anno scolastico. Se per qualsivoglia motivazione ciò non viene fatto, le istituzioni scolastiche, in particolare il Collegio docenti ha la facoltà di elaborare un mini-progetto di recupero – contestuale alla delibera di proposta dell’adattamento del calendario o immediatamente successivo alla delibera finale del Consiglio di Istituto – destinato alle attività di insegnamento, fermo restando lo svolgimento delle ore previste dal curricolo. A titolo esemplificativo:
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, digitali, matematico-scientifiche
- rientri pomeridiani
- implementazione di attività PCTO
- attività per gruppi di livello
- attività generiche di recupero
- rafforzamento delle misure a sostegno degli alunni BES
- sostituzione colleghi assenti [in casi eccezionali]
Il recupero deve essere, quindi, funzionale alle esigenze didattiche e tale da coinvolgere direttamente tutti gli studenti per un monte ore complessivamente corrispondente al numero di ore di lezione perse nelle diverse discipline in seguito alla riduzione dei giorni di lezione causa giorni di vacanza/adattamento del calendario scolastico.
Ci sono una serie di cause di forza maggiore che costringono lo Stato centrale, le regioni, i comuni, le singole istituzioni scolastiche all’interruzione delle attività didattiche. In tali casi, ad esempio per maltempo, emergenze pandemiche, calamità naturali, disinfestazioni di vario genere, manutenzione straordinaria, elezioni politiche/amministrative non è previsto alcun recupero nè da parte del personale docente nè a favore degli studenti. Naturalmente il Carnevale non rientra tra questi accadimenti.
Calendario scolastico, vacanze Carnevale e Pasqua: le date dello stop didattico
orizzontescuola.it