Accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.
Come precisato dalla norma è possibile accettare solamente supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola e solamente supplenze annuali (30 giugno o 31 agosto). Infatti, l’ARAN ha precisato con nota n. 386 del 26 febbraio 2004 che non rileva il fatto che il posto sia semplicemente disponibile (30 giugno) o sia vacante e disponibile (31 agosto). Lo scopo, infatti, è quello di tutelare la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo organizzativo e didattico.
La norma non fa riferimento ad alcun orario minimo. Ne consegue che sarà possibile accettare anche una supplenza con una cattedra ad orario ridotta, fatto salvo il diritto al completamento. La supplenza può riguardare anche una provincia diversa rispetto a quella di titolarità o di servizio.
È necessario naturalmente che i docenti in questione siano iscritti nelle graduatorie provinciali e\o nelle graduatorie di istituto per classi di concorso diverse da quella in cui si è stati immissione in ruolo (in merito a tale punto si veda questo articolo).
La decisione di accettare o meno la supplenza compete esclusivamente al docente, essendo sottratta a qualsiasi discrezionalità amministrativa del dirigente della scuola di titolarità.
Dal punto di vista operativo, il docente dopo aver accettato la supplenza dovrà comunicarla alla scuola di titolarità che procederà al collocamento in aspettativa per incarico su altro ruolo o classe di concorso per l’anno scolastico in questione.
La norma in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle scuole Statali anche in ragione della vigenza delle norme sull’incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
PERSONALE ATA
Parallelamente anche l’art. 59 del CCNL prevede che il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
MANTENIMENTO DELLA SEDE DI TITOLARITÀ PER 3 ANNI
La norma prevede il mantenimento per 3 anni, anche non consecutivi, della sede di titolarità. Pertanto, il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, perde la titolarità della sede e, pertanto, dovrà presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità. In caso di mancata presentazione della domanda, il personale verrà trasferito d’ufficio con punti zero, così come indicato agli artt. 2, comma 3 e art. 34, comma 2 del CCNI mobilità 2019-2022.
Quindi i docenti che avendo già maturato il terzo anno, anche non consecutivo, abbiano accettato, per il quarto anno, nel corrente anno scolastico 2020-2021, un contratto a tempo determinato di durata non inferiore a un anno, dovranno presentare la domanda di mobilità.
Sul punto si veda la nota dell’USP di Bologna n. 1542 del 14.03.2012 dove si afferma che:
si ricorda che il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato, complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazionedi incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità”.
Il CCNI mobilità prevede che, i docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere una titolarità definitiva. Si tratta quindi di uno dei casi in cui il docente deve obbligatoriamente presentare domanda di mobilità al fine di riottenere l’assegnazione della sede di titolarità.
In caso di mancata presentazione della domanda di mobilità tali docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.
VEDI NOTA 592 DEL 5 FEBBRAIO 2021
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