In questi giorni gli uffici scolastici provinciali inizieranno a pubblicare gli avvisi per la richiesta di part-time a partire dall’a.s. 2021/22. La scadenza delle domande ogni anno è fissata il 15 marzo, salvo deroghe. Entro tale data si può anche presentare domanda di rientro da part time o di variazione dello stesso. La domanda si presenta per il tramite della scuola, sulla quale il dirigente scolastico esprime solo un parere, all’ufficio scolastico provinciale. Il limite massimo di part time che l’ufficio scolastico provinciale può concedere è fissato al 20% dei docenti a tempo indeterminato alla data del 1 gennaio, superato tale numero (quasi mai), viene stilata una graduatoria. La durata del part-time è di due anni, durante i quali si può presentare istanza di ritornare a tempo pieno solo per sopraggiunte gravi e comprovate motivazioni.
Il part time si può articolare in tre modalità:
- Verticale: su alcuni giorni della settimana
- Orizzontale: su tutti i giorni della settimana con orario ridotto
- Mista: si decidono alcuni giorni della settimana in modalità verticale e i restanti con orario ridotto
Il numero minimo di ore richiedibili in part time è pari al 50% dell’orario di lavoro del tempo pieno e la retribuzione è in proporzione.
I giorni di ferie e di festività soppresse, di cui si ha diritto, per il part time orizzontale non variano, per quello verticale sono in proporzione alle giornate lavorate. Per esempio, se si è optato per un part time al 50% su tre giornate lavorative le ferie si dimezzano. I permessi, invece sono in proporzione, sia per l’articolazione verticale, che per quella orizzontale, alle ore di servizio.
Le attività funzionali, conosciute come le 40+40 vanno invece svolte non tutte in modo proporzionale, come anche confermato da alcune sentenze. Si devono ridurre in proporzione solo le attività dei consigli di classe, mentre le attività collegiali vanno svolte tutte fino al limite delle 40h. Una recente sentenza ha ribadito inoltre che, anche in caso di part time verticale o misto, il docente “è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.”
I docenti in part time non possono svolgere attività aggiuntive all’insegnamento che abbiano carattere continuativo (es. collaboratore del D.S., responsabile di plesso).
Giova ricordare che, al termine dei due anni il part time è rinnovato automaticamente, il rientro al tempo normale deve essere esplicitamente richiesto.