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Graduatorie terza fascia ATA: posso presentare domanda sia per collaboratore scolastico che assistente amministrativo?

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promozione certificazioni linguistiche ed informaticheLa risposta è affermata: gli aspiranti in procinto di iscriversi (o di aggiornare) nella terza fascia delle graduatorie personale ATA per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 potranno presentare la domanda per tutti i profili per i quali sono in possesso del titolo di studio valido per l’accesso.

La situazione più frequente è proprio quella del diploma di scuola secondaria di II grado, che permette l’accesso sia per collaboratore scolastico che assistente amministrativo.

I titoli di accesso per ogni profilo

Assistente amministrativo: diploma di maturità.

Assistente tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale (vedere la tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda).

Collaboratore scolastico: – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Cuoco: diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.clil e certifiacazione linguistica

Addetto alle aziende agrarie: diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agroindustriale, operatore agro ambientale.

Hanno inoltre titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto anche gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e D.M. 24 marzo 2004, n. 35, corrispondenti al profilo richiesto.

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