Una interessantissima sentenza della Corte dei Conti interviene sulla questione dell’autorizzazione a svolgere diversa attività quando si è impiegati con contratto a tempo determinato ed orario part time nella scuola. Si tratta una delle poche pronunce che evidenziano come non vi debba essere alcun automatismo nell’equiparare il regime dell’incompatibilità e contestuale richiesta d’autorizzazione a svolgere altra attività tra il personale a tempo determinato ed indeterminato, quando a dire il vero ad oggi si tende ad applicare ad entrambe le casistiche, anche a causa di un contesto normativo tutt’altro che chiaro, lo stesso regime pur essendo contesti contrattuali diversi.
La questione
La Procura Regionale contestava il mancato riversamento, nel conto entrate del MIUR, del corrispettivo degli incarichi di consulenza svolti senza autorizzazione contemporaneamente agli incarichi di docente a tempo determinato conferiti ad un docente da diversi Istituti scolastici. Non veniva condannato per l’assenza di colpa grave nel non aver richiesto la prescritta autorizzazione. La Sezione regionale ha affermato il principio che “un docente che non goda di contratto di lavoro a tempo indeterminato non può sapere ex ante il numero di ore (talvolta rinnovate in corso d’opera) che potrà svolgere per ciascuna delle varie istituzioni scolastiche per le quali lavorerà, essendo evenienza frutto di molte variabili – posizione in graduatoria, tasso di assenze del personale docente, scoperture in organico)”; ha pertanto escluso la colpa grave in quanto non sarebbe stato esigibile presentare domanda di autorizzazione “al buio”, senza sapere ex ante se le ore avrebbero superato o meno le 9 settimanali.
La normativa
Con la Sent. n.17/2021 la Corte dei Conti afferma, ricostruendo il quadro normativo che è bene richiamare nella sua interezza, che l’art. 508, comma 15, del d.lgs. n. 297/1994, prevede: “al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.”. Al personale docente si applica anche la previsione dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 che, al comma 1, dispone che “Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. In particolare, il richiamato art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 117/1989 prevede che il personale a tempo parziale può “previa motivata autorizzazione dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza” effettuare altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente (disposizione sostanzialmente riprodotta all’art. 58, comma 9, CCNL comparto scuola statale 2007)
Anche al personale part time si applica la richiesta d’autorizzazione a svolgere altra attività ma non sotto le 9 ore settimanali
La Sezione territoriale ha richiamato l’univoca giurisprudenza di questa Corte per la quale il regime autorizzatorio è applicabile anche al personale docente part-time (ossia in “orario ridotto”, o “tempo parziale”), con l’unica eccezione del cd. “part-time ridotto” (rapporti lavorativi che prevedono una durata di espletamento inferiore alle 9 ore settimanali), il che estende il descritto regime autorizzatorio anche alle attività extra lavorative prestate nel periodo estivo. Tale orientamento deve sicuramente condividersi, in quanto del tutto in linea con la lettera delle richiamate norme.
Come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, la permanenza dell’obbligo di autorizzazione nel periodo estivo anche nel regime di lavoro part-time si collega alla ratio, di cui all’art. 53, comma 7 e ss. del d.lgs. n. 165/2001, di consentire all’amministrazione il vaglio di compatibilità delle attività extra lavorative rispetto allo status di dipendente, che non si perde in tali tipi di contratti, e rispetto agli interessi della struttura potenzialmente lesi dalla sua attività extra lavorativa, e tali esigenze permangono nell’intero arco temporale e dunque anche durante il periodo feriale.
Il regime autorizzatorio dopo la fine delle lezioni
Osservano i giudici che “tali conclusioni devono confermarsi nel particolare settore dei docenti, per i quali anche i diversi CCNL che si sono succeduti hanno previsto il permanere anche dopo il termine dell’attività didattica a carico del docente, anche part-time, di una serie di obblighi di prestazione nei confronti dell’istituto scolastico, strumentali o funzionali a quelli di docenza. L’articolo 39, comma 8, del CCNL/2007 del 29 novembre 2007 stabilisce: “Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo”, e dunque anche il docente part-time è tenuto alle attività aggiuntive (non di insegnamento, o se di insegnamento, non di carattere continuativo) o strumentali che siano eventualmente svolte dall’Istituto (si pensi ai corsi di recupero per ore determinate e in un periodo di tempo circoscritto, o alle attività di avviamento alla pratica sportiva, o a particolati ruoli e incarichi come quello di coordinatore di classi, e, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, alle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’art. 42, comma 3, lett. A del CCNL 1995, art. 27, comma 3, lett. A del CCNL 2003, art. 29, comma 3, lett. A del CCNL 2007, che il docente part time ha l’obbligo di svolgere con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno)”.
Non si può applicare automaticamente la stessa disciplina del regime d’incompatibilità ai precari
Ed ora segue l’interessante principio affermato dai magistrati: “Va solo precisato che quanto sopra detto in merito all’applicazione della disciplina generale delle incompatibilità e delle autorizzazioni riguarda i docenti di ruolo – siano essi con contratto a tempo pieno o in part time – ma non necessariamente i docenti a tempo determinato, cioè i supplenti, per i quali deve aversi riguardo alla disciplina della supplenza di cui alla L. 03/05/1999, n. 124, art. 4. Dal punto di vista della disciplina, la docenza con termine al 30 giugno dell’a.s. si discosta non solo dalla docenza a tempo indeterminato (sia pure in part-time), che non rientra nell’ambito delle supplenze, ma anche dalla “supplenza annuale” (la quale estende l’impegno del docente anche oltre il termine delle attività didattiche, sino al 31 agosto dell’a.s., e copre pertanto anche il cd. “periodo estivo”). Inoltre, l’art. 40 del CCNL 2006 (“Rapporto di lavoro a tempo determinato”) dispone che “Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 25” (cioè della disciplina del contratto individuale di lavoro del personale docente), ma non richiama espressamente, invece, l’art.39 del medesimo CCNL, il quale estende ai docenti a tempo indeterminato in part-time il regime autorizzatorio vigente per i docenti a tempo pieno (“Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto”); né specifica previsione in tal senso è contenuta per i supplenti nel citato CCNL il quale, per contro, estende espressamente alle supplenze alcuni aspetti della disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (come agli artt. 16 e 19, quanto all’estensione ai supplenti del regime delle ferie e dei permessi, con le specificità ivi dettate).
Si aggiunga che, decisivamente, si tratta di supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto (è l’istituzione scolastica che provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448); il che, a fronte della possibilità che – come è accaduto nella fattispecie – uno stesso supplente sia vincolato contemporaneamente con più Istituti scolastici, frammenta il centro decisionale della domanda di autorizzazione di cui all’art. 53, d.lgs.n.165/2001, al punto di rendere difficilmente attuabile -per questi specifici rapporti- l’applicabilità della disciplina sull’autorizzazione delle attività extra docenza.
Non chiedere l’autorizzazione alle singole scuole per attività extra istituzionale in caso di supplenza su spezzone non è colpa grave
In relazione al caso di specie osservano i giudici, concludendo, che “non può dirsi che il prof. versasse in colpa grave nel non aver richiesto ad ogni singolo Istituto l’autorizzazione per svolgere attività di consulenza, e ciò sia in periodo estivo che in corso di rapporto, sì che la questione se questa sia o meno stata svolta in periodo estivo rimane irrilevante”
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