Il TAR Lazio, (Sezione Terza Bis), si è pronunciato accogliendo il ricorso con il quale i ricorrrenti impugnavano gli atti con cui il Ministero dell’Istruzione si era espresso negativamente sul riconoscimento della specializzazione all’insegnamento sul sostegno conseguita in Romania chiedendone l’annullamento.
Il caso appare assai significativo perché, oltre a riguardare in generale la tematica del riconoscimento delle abilitazioni estere, in questo caso riguarda il caso ancora più complicato e particolare del “sostegno”.
Con riferimento a tale aspetto, il TAR afferma che:
Occorre in primo luogo prendere a riferimento la motivazione dell’impugnata Nota n. 5636 del 2 aprile 2020 del M.I.U.R, secondo la quale la mancata possibilità in via generale del riconoscimento della formazione sul sostegno acquisita in Romania deriverebbe dalle differenze esistenti tra questo Stato e l’Italia nel quomodo dell’erogazione di tale forma di insegnamento, atteso che mentre nel primo Paese quest’ultimo trova spazio, in via esclusiva, all’interno di istituti speciali, nel nostro ordinamento, invece, gli alunni con bisogni educativi speciali sono inseriti in scuole comuni ed ivi supportati dagli insegnanti di sostegno.
Orbene, con la sentenza in argomento questa Sezione ha avuto modo di precisare come “il tema non è la perfetta coincidenza, o meno, tra l’ordinamento scolastico nazionale con quello rumeno, ma la possibilità che tale circostanza possa ergersi a nucleo centrale di un apparato motivazionale ex se idoneo a giustificare il rigetto, generalizzato e de plano, delle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione al sostegno conseguiti in Romania dai cittadini italiani, senza che, come nel caso di specie, da tali provvedimenti traspaia il compimento di alcuna attività istruttoria protesa all’effettuazione di una verifica, effettuata in concreto, del livello professionale conseguito ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE, ovvero di una effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite, come ritenuto necessario dalla stessa CGUE già a partire dalla sentenza 13 novembre 2003 sul procedimento C-313/01”.
In altri termini, il focus del procedimento proteso a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguita in Romania non è rappresentato dall’analisi sul livello di integrazione tra i due Paesi nell’erogazione del servizio pubblico in argomento, bensì dalla valutazione delle competenze complessivamente conseguite, che inevitalmente deve essere verificato in concreto.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve trovare accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. D’altra parte, viene dichiarata inammissibile l’ulteriore domanda con cui è stato chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, atteso che la situazione giuridica sottostante a tale riconoscimento è di interesse legittimo e, in quanto tale, non tutelabile mediante un’autonoma azione di accertamento, la quale comporterebbe che l’adito Tribunale venga a sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di un’attività riservata dalle legge alla sfera discrezionale della stessa.
In altri termini, il TAR dispone l’annullamento dei decreti di rigetto ma non può sostituirsi all’amministrazione nell’accertamento del diritto al riconoscimento che compete esclusivamente al Ministero dell’Istruzione.
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