Mobilità e vincolo triennale: decorre dal 2019/20, ma non interessa tutti i docenti che hanno ottenuto il trasferimento. Vediamo quando si applica e quando no.
La “novità” prevista nell’art.2 del CCNI sulla mobilità, valido per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, non piace ai docenti in quanto rischiano di rimanere bloccati per tre anni nella scuola ottenuta con la mobilità volontaria.
Si tratta del vincolo triennale, ma non tutti i docenti che hanno partecipato o parteciperanno alla mobilita per gli anni scolastici indicati, ne saranno coinvolti.
Vediamo di chiarire i diversi casi possibili.
I docenti che si pongono la domanda “ho il vincolo triennale nella scuola di titolarità oppure no?”, devono verificare le preferenze inserite nella domanda di mobilità sulla quale sono stati soddisfatti.
La discriminante è rappresentata, infatti, dalla tipologia di preferenza sulla quale hanno ottenuto il movimento richiesto.
Ricordiamo innanzi tutto cosa dice il contratto sul vincolo triennale
Riferimento normativo
Il vincolo triennale viene disciplinato nell’art.2 comma 2 del CCNI, che si riporta di seguito nella sua interezza:
“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”
È necessario, quindi, analizzare con attenzione le diverse parti dell’articolo citato per stabilire chi è nel vincolo triennale e chi no.
Ecco i casi possibili
Quali docenti sono interessati dal vincolo
I docenti che sono coinvolti nel vincolo triennale sono tutti coloro che risultano soddisfatti nella mobilità volontaria su specifiche preferenze come di seguito indicato
Mobilità territoriale
I docenti soddisfatti nel trasferimento volontario sono interessati dal vincolo triennale nei seguenti casi:
• trasferimento provinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
• trasferimento interprovinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
• trasferimento provinciale da posto comune a sostegno su una scuola richiesta con preferenza analitica
• trasferimento interprovinciale da posto comune a sostegno su una scuola richiesta con preferenza analitica
• trasferimento provinciale da sostegno a posto comune su una scuola richiesta con preferenza analitica
• trasferimento interprovinciale da sostegno a posto comune su una scuola richiesta con preferenza analitica
• trasferimento provinciale da posto comune a sostegno con preferenza sintetica nel comune di titolarità
• trasferimento provinciale da sostegno a posto comune con preferenza sintetica nel comune di titolarità
Mobilità professionale
I docenti soddisfatti nella mobilità professionale sono interessati dal vincolo triennale nei seguenti casi:
• passaggio di cattedra provinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
• passaggio di cattedra interprovinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
• passaggio di cattedra provinciale con preferenza sintetica nel comune di titolarità
• passaggio di ruolo provinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
• passaggio di ruolo interprovinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
• passaggio di ruolo provinciale con preferenza sintetica nel comune di titolarità
Docenti di sostegno nel vincolo quinquennale sul sostegno
Questi docenti, se partecipano alla mobilità volontaria e ottengono il trasferimento in una scuola richiesta analiticamente avranno il vincolo triennale in questa scuola e non potranno partecipare alla mobilità per i successivi tre anni scolastici.
Tale blocco è valido per tutte le tipologie di movimento, sia per il sostegno che per posto comune.
Se, quindi, il docente ha ottenuto il trasferimento nel corrente anno scolastico, che per lui rappresenta l’ultimo anno del quinquennio sul sostegno, avrà superato il vincolo quinquennale , ma non potrà comunque partecipare alla mobilità per nessuna tipologia di posto, sia sostegno che posto comune, in quanto è nel vincolo triennale nella scuola assegnata con il trasferimento volontario.
Prima di chiedere trasferimento su materia dovrà, quindi, aspettare altri tre anni, malgrado non sia più nel vincolo quinquennale sul sostegno, ma è subentrato un nuovo vincolo temporale nella scuola di titolarità
Deroghe previste
I docenti che si trovano in una delle condizioni indicate possono essere esclusi dal vincolo triennale, anche se soddisfatti nella mobilità volontaria in una preferenza analitica, se si trovano in una delle seguenti condizioni:
• docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, che hanno il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità, se sono nell’ottennio e presentano domanda condizionata per il rientro
• docenti beneficiari di una delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza
Questi docenti potranno, quindi, partecipare alla mobilità anche l’anno successivo al movimento ottenuto, senza dover rispettare alcun vincolo di permanenza temporale nella scuola assegnata
Conclusioni
I docenti che non hanno le idee chiare sulla loro situazione, in relazione al vincolo triennale, devono, quindi, prendere in considerazione e analizzare la loro domanda di mobilità (ancora presente nell’archivio di Istanze online), che ha consentito loro di ottenere il movimento richiesto, per verificare su quale tipologia di preferenza sono stati soddisfatti.
Solo in questo modo potranno avere chiarimenti e risposta al loro dubbio e potranno comportarsi di conseguenza per la futura mobilità, con la consapevolezza di poter presentare domanda o di dovere aspettare la conclusione del triennio di permanenza nella scuola in cui sono titolari.
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