Sempre più diffuse ed utile strumento d’orientamento in quella che oramai può essere definita come una giungla normativa nell’ambito scolastico di cui se ne attende da tempo il riordino. Ma si deve stare attenti al valore che queste possono avere. Parliamo delle FAQ. Diversi i pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa, se ne segnalano i più recenti
Le FAQ non hanno alcun valore normativo
“Va subito chiarito che le FAQ (frequent asked questions) non hanno alcun valore normativo e tantomeno integrativo di un bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego (come si è surrettiziamente affermato, talvolta in senso di sostegno alle tesi sostenute da parte degli odierni appellanti, talaltra nel senso di non assumere alcun rilievo utile a considerare legittimo il comportamento assunto nella specie dall’Ufficio regionale scolastico per le Marche), rappresentando una mera risposta ad un quesito circa la interpretazione delle disposizioni recate dal bando e dunque inidonea ad integrare o modificare il contenuto della legge speciale di concorso, né recante alcun valore innovativo rispetto al contenuto del bando e, come tale, giuridicamente inadatta a suscitare alcun legittimo affidamento circa la descritta interpretazione delle regole del bando. Tanto meno il contenuto di una FAQ può “condizionare” lo scrutinio del giudice circa la legittimità o meno del comportamento osservato dall’amministrazione e che viene contestato nella sede contenziosa” (Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020 n. 6473). Così il TAR del Lazio il 22/01/2021 con provvedimento N. 00904/2021
Le FAQ hanno valore di chiarimento
Il TAR del Lazio il 25 marzo 2020 con sentenza 3638 afferma che “ gli avvisi, i chiarimenti, le risposte alle FAQ fornite dalla PA durante lo svolgimento delle procedure concorsuali hanno valore di meri chiarimenti degli oneri dei concorrenti, resi in funzione collaborativa, ma non hanno alcun valore normativo e non possono integrare o modificare i requisiti di “formali” di ammissibilità della domanda e tantomeno i requisiti sostanziali per il suo accoglimento”. Mentre il Tar del Lazio del 9 marzo 2020 con sentenza 3045 afferma che “ Del pari non assumono rilievo, al fine di risolvere la complessa questione per cui è causa, le risposte date dalla PA alle FAQ, dato che queste non hanno valore normativo, ma valgono solo in quanto conformi a diritto (Cons. St., n. 4772/19; TAR Piemonte, n. 1172/19) ed al fine di interpretazione ed integrazione di clausole ambigue (Cons. St., sez. v, n. 846/2020).
Le FAQ non hanno valore integrativo
Oppure il Consiglio di Stato il 23 febbraio 2020 N. 00846/2020: “Le FAQ non hanno alcun valore normativo, e tantomeno integrativo del d.m. 23 gennaio 2012, rappresentando una mera risposta ad un quesito circa l’assoggettamento a tali obblighi, quale operatore economico, anche del c.d. trader senza deposito; in particolare, il contenuto della risposta non ha alcun valore innovativo rispetto al contenuto del d.m. 23 dicembre 2012 e, come tale, è inidoneo a suscitare alcun legittimo affidamento per il periodo anteriore alla data di pubblicazione circa il carattere non necessario del rilascio del certificato di sostenibilità da parte del trader. Si tratta di una semplice specificazione, della chiara definizione di operatore economico che il legislatore ha fornito agli articoli 2, comma 1, lettera i-septies), del decreto legislativo n. 66 del 2005 e 2, comma 3, del d.m. 23 gennaio 2102. Merita pertanto piena conferma l’affermazione del TAR secondo cui “Per quanto già sopra osservato, nello scrutinio del primo motivo di gravame, deve ritenersi che il valore di detto chiarimento del Ministero nelle FAQ, pubblicate il 24 gennaio 2014, non abbia alcuna portata innovativa delle norme di cui al d.lgs. 66/2005, come modificato dal d.lgs. 55/2011, e del DM 23 gennaio 2012. Si tratta, come è assolutamente evidente anche dalla lettura del testo della domanda e della risposta, di una conferma dell’interpretazione fatta palese dal testo stesso delle previsioni di cui alle disposizioni sopra richiamate”. Nessun preteso affidamento può, quindi, essere invocato sulla normativa di recepimento delle Direttive comunitarie 2009/28/CE e 2009/30/CE, tale da poter giustificare il recupero degli incentivi solo a partire dalla data di pubblicazione delle predette FAQ sicché, in definitiva, il motivo deve essere respinto in quanto infondato”.
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