Una sentenza del TAR del Lazio, del 15 gennaio, n°.00621/2021, su ricorso patrocinato dall’avvocato Elena Boccanfuso per conto del sindacato Anief, si pronuncia su una questione dibattuta e che ora sarà di estrema attualità visto l’aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA. Parliamo del riconoscimento del servizio presso scuole pareggiate, paritarie, parificate e di come debba essere valutato, se in maniera ridotta, o per intero.
Il fatto
I ricorrenti tramite i propri legali impugnavano in particolar modo la Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR) prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0008991 del 06.03.2019, rubricata “Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2018-19 -Graduatorie a. s. 2019-2020”, nella parte in cui, invitando gli Uffici Scolastici Regionali (di seguito UU.SS.RR.) ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. n. 21 del 23.02.2009, fa implicito rinvio alla tabella di valutazione dei titoli allegata a quest’ultima ordinanza n. 21/2009 e, in particolare, alla nota n. 4 della tabella di valutazione dei titoli, secondo la quale “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà”. Era pure oggetto di impugnazione quale atto presupposto, la stessa nota n. 4 della tabella di valutazione dei titoli allegata all’O.M. n. 21 del 23.02.2009, secondo la quale “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari pari- ficate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla meta`”.
La parità tra la scuola statale e non statale
Nel merito gli esponenti denunciano la violazione della L. n. 62/2000 sostenendo che essa ha definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private “svolgono un servizio pubblico” e costituiscono, insieme alle scuole statali, “il sistema nazionale di istruzione pubblica” (così T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, sentenza dell’8.2.2001). Il motivo è fondato. “Come già affermato dalla Sezione con la citata sentenza n.2204/2019 “l’art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 dispone che “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita”. Prosegue il comma 3 recitando: “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (…)”. Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l’art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”.In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (…)”.
Illegittimo riconoscere il servizio nelle paritarie in maniera ridotta
Concludono i giudici rilevando che “non può pertanto non ribadirsi quanto già affermato in sede cautelare, ovverosia che “i provvedimenti gravati, e in particolare la nota n. 4 della tabella di valutazione dei titoli allegata all’O.M. n. 21 del 23.2.2009, nella parte in cui attribuiscono al servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appaiono illegittimi per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.).” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 23 maggio 2018 n. 3052, Ord.) Giova altresì segnalare che in argomento la Sezione si è già espressa con sentenza, stabilendo che la “sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio (nella specie punti 2,1) per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti col principio di pariordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell’art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”( T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415).”
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