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Graduatorie istituto II fascia, nuova sentenza CdS su titolo dottorato di ricerca e abilitazione

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Graduatorie di istituto seconda fascia, nuova sentenza Consiglio di Stato sul titolo di dottore di ricerca e abilitazione all’insegnamento.

Graduatorie di istituto seconda fascia, nuovamente alla ribalta la questione del mancato riconoscimento del titolo di dottorato di ricerca come abilitante all’insegnamento. Come riportato da ‘Reti di giustizia’, il Consiglio di Stato ha emesso una nuova sentenza, la N. 356 dell’11 gennaio 2021.

Graduatorie di istituto II fascia, sentenza su dottorato di ricerca e abilitazione all’insegnamento

Il Consiglio di Stato si è espresso in merito ad un ricorso all’interno del quale veniva impugnato il D.M. n. 374 del 2017, avente come oggetto ‘Aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20′. Il ricorso riguardava la parte in cui non ha previsto l’inserimento a pieno titolo dei ricorrenti in possesso del titolo di dottore di ricerca nelle seconde fasce delle Graduatorie di Istituto. università telematica

Il suddetto decreto non ha riconosciuto il solo titolo di dottore di ricerca come abilitante all’insegnamento e valido ai fini dell’inserimento nelle seconde fasce delle Graduatorie di Istituto. Il Tar, in primo grado, ha respinto il ricorso: il caso, di conseguenza, è stato preso in esame dal Consiglio di Stato.

Come sottolineato da Rosalba Sblendorio di ‘Reti di giustizia’ (quotidiano di diritto, economia e attualità) i Giudici amministrativi hanno confermato che:

  • nessuna disposizione di rango primario o secondario prevede l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti;
  • le disposizioni regolanti i percorsi abilitanti e il dottorato di ricerca sono distinte e perseguono finalità diverse.

Con l’ovvia conseguenza che ove sia impugnato un provvedimento che non abbia disposto l’equiparazione di titoli, il Giudice amministrativo può sindacare la determinazione amministrativa solo per i profili di manifesta irragionevolezza e di ingiustizia manifesta.

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