TFA specializzazione sostegno anno accademico 2020/21, VI ciclo. I posti a disposizione, già autorizzati, sono 6.191. Si tratta dei posti residui dei 40.000 posti autorizzati dal MEF da suddividere tra IV ciclo 2018/19 (già concluso per 14.224 posti), V ciclo (2019/20, in via di svolgimento per 19.585 posti), e appunto VI ciclo da avviare nell’anno accademico 2020/21.
6.191 posti residui da suddividere tra le Università
Non sappiamo se si tratta di un numero definitivo. Questo è il numero dei posti già autorizzati. Da parecchio tempo il Ministro Azzolina parla di una nuova procedura “dovremo affrontare il tema delle assunzioni, perché ne servono migliaia, ma devono anche essere specializzati. Ecco perché con il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, stiamo lavorando a un raccordo fra le scuole e le università che preparano il corpo docente. Sarà un percorso lungo, sono sincera”. Al momento nulla di nuovo è trapelato, per cui rimane un punto fermo il V ciclo, con i i pochi posti residui da suddividere tra le varie Università.
Idonei V ciclo
A questi posti bisogna aggiungere i sovrannumerari
L’articolo 4, comma 4, del DM 92/2019, prevede infatti
- Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
I docenti summenzionati, che hanno superato il test d’accesso nell’anno accademico 2019/20 ma non si sono collocati in posizione utile non sosterranno le selezioni per il 2020/21 ma saranno ammessi in soprannumero ai percorsi di specializzazione del VI ciclo.
Date delle selezioni
Nulla è stato deciso in merito, considerato che le selezioni del V ciclo si sono protratte fino a qualche giorno fa, con notevoli difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, e c’è l’urgenza di concludere entro metà luglio. La data posta dal Ministro Manfredi è il 16 luglio, ma comunque entro il 20 per l’iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle GPS.
Qualcuno ipotizza qualche data in primavera, qualcun altro sposta tutto all’estate. Molto dipenderà anche da una possibile e auspicabile ripresa delle attività lavorative senza le restrizioni dell’emergenza Covid.
Requisiti di accesso
Per la scuola secondaria I e II grado
- abilitazione specifica per la classe di concorso oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica, oppure titolo equipollente ed equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
- gli ITP insegnanti tecnico pratici accedono con il solo diploma.
laurea + tre anni di servizio non è più requisito di accesso, era un requisito transitorio per l’a.a. 2018/19
N.B. La laurea deve avere tutti gli esami o CFU eventualmente richiesti dal Miur per accedere ad una delle classi di concorso dell’ordine di scuola richiesto.
I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.
Infanzia e primaria
- Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge 169/2008)
- Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997)…
Candidati con tre anni di servizio specifico
In base alla legge 41/2020 Accedono direttamente alle prove scritte i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all’80%)… – Per approfondire l’argomento, continua a leggere la più ampia news, pubblicata il 19 gennaio 2021, cliccando su orizzontescuola.it (fonte notizia)