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Graduatorie precari, il servizio di religione e alternativa si valuta solo come aspecifico. Sentenza

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promozione certificazioni linguistiche ed informaticheVenivano impugnate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) relative alla scuola secondaria di secondo grado, dal momento che sarebbe stato attribuito al ricorrente, come difeso dal proprio legale, un punteggio deteriore rispetto a quello ritenuto corretto.

Secondo la prospettazione di parte, l’applicazione dei parametri di valutazione contenuti al punto C.1 della Tabella A/4 allegata all’ordinanza ministeriale n. 60/2020 avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di 2 punti per ciascun mese o frazione almeno pari a sedici giorni di attività di docenza. Per il TAR del Lazio con sentenza del 14 gennaio 2021 numero 518,il ricorso va respinto. Ne riportiamo alcuni passaggi che riteniamo di interesse comune in materia di GPS.

Solo il servizio minimo di 16 giorni può essere valutato

Osservano i giudici in relazione ad alcune delle contestazioni sollevate da parte ricorrente che “Con particolare riferimento al periodo di servizio specifico svolto ( per un solo giorno) nella classe di concorso ( di riferimento), lo stesso non ha dato luogo, giustamente, ad alcun punteggio, poiché inferiore alla frazione temporale minima di 16 giorni richiesta dalla tabella A/4 di valutazione dei titoli allegata all’ordinanza in parola”.

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Il servizio di religione e alternativa si valuta solo come aspecifico

“Con riferimento, invece, ai restanti periodi di servizio dichiarati in domanda, a venire in rilievo è l’art. 15, co. 2 dell’ordinanza ministeriale, ove statuisce che “Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici”. Orbene, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente, i suoi periodi di servizio sono riconducibili ad attività alternativa alla religione cattolica, con conseguente loro qualificazione, per effetto della norma pocanzi richiamata, alla stregua di servizio “aspecifico”. Da ciò discende l’applicazione dei punteggi contemplati al punto C.2 della richiamata Tabella A/4, e non quelli riferibili al punto C.1 come sostenuto nel gravame, essendo quest’ultimo invocabile solo per periodi di servizio specifico. Per quanto precede, per il servizio aspecifico svolto dalla ricorrente risultano essere stati assegnati i punti complessivi, in conformità con quanto prescritto dal richiamato punto C.2 della citata tabella di valutazione dei titoli”.

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