fbpx

Diplomata con 98, ricorre per ottenere 2 punti di “bonus” in più. Tar riconvoca la Commissione

822

clil e certifiacazione linguisticaAll’esame di maturità una studentessa di un liceo scientifico umbro aveva ottenuto un solo punto su cinque come punteggio integrativo, e la votazione finale di 98/100. Il Tar Umbria, adito nel 2016, con la Sentenza n. 4/2021 ha annullato i verbali, riconoscendo le doglianze della ragazza: la commissione dovrà essere riconvocata per il ricalcolo del punteggio.

La vicenda

Una ragazza ha impugnato i verbali della Commissione di esami di Stato presso un Liceo Scientifico umbro, nella parte in cui recavano la decisione della Commissione di attribuire alla stessa il punteggio integrativo (cd. bonus) di 1 punto, in luogo di un punteggio superiore. La ricorrente era stata dichiarata matura con la votazione di 98/100, ed ha richiesto al Tar l’annullamento dei verbali e il riconoscimento di ulteriori 2 punti a titolo di punteggio integrativo, così da pervenire al voto complessivo di 100/100, in luogo di quello ottenuto di 98/100.

La disciplina relativa all’attribuzione del punteggio integrativo (c.d. bonus)

Il Tar ha richiamato l’art. 3, c. 6, l. n. 425 del 1997 che, dopo aver disposto che «[a] conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato» e che «[l]a Commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti», prevedeva che «[f]ermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti».università telematica

Il calcolo del punteggio

Nella specie la ragazza aveva ottenuto il voto di 98/100, in virtù della sommatoria dei seguenti voti e punteggi:
a) 24/25 per i crediti scolastici;
b) 14/15 per la prima prova scritta, 15/15 per la seconda prova scritta, 14/15 per la terza prova scritta;
c) 30/30 per la prova orale/colloquio;
d) 1/5 per il punteggio integrativo (c.d. bonus).

1 solo punto integrativo su 5

Dal verbale è risultato che alla ragazza era stato attribuito 1 solo punto integrativo, dei 5 disponibili, senza tuttavia esplicitare motivazione. La Commissione d’esame, ha rammentato il Tar, ha facoltà di attribuire discrezionalmente (ex art. 4, c. 7, d.P.R. n. 323 del 1998) ai candidati che si sono particolarmente distinti nelle prove d’esame (ottenendo almeno 70 punti) e la cui ottima riuscita scolastica sia già stata riconosciuta dal Consiglio di classe con l’attribuzione di almeno 15 punti di credito scolastico, un’integrazione di punteggio da un minimo di 1 punto a un massimo di 5 punti. La Commissione è dotata al riguardo di un potere discrezionale dovendo la sua decisione essere motivata, così da poter ricostruire l’iter logico che ha portato all’assegnazione di un dato punteggio anziché di un altro e di verificare che la Commissione si sia attenuta a valutazioni uniformi per tutti gli allievi beneficiari di tale trattamento. Nel caso in esame ciò non era avvenuto.

La disparità di trattamento

Dall’esame degli atti è emerso che l’attribuzione di 1 solo punto di bonus si è palesata afflitta da disparità di trattamento: dal raffronto con le motivazioni riportate nell’attribuzione dei punteggi relativamente ad altri due alunni che avevano raggiunto un punteggio, fra credito scolastico e prove d’esame, di 97 (come la ricorrente), avevano ottenuto 3 punti di integrazione, con la motivazione “tre prove di ottimo livello, colloquio originale”, raggiungendo un voto finale di 100.

L’annullamento della valutazione complessiva attribuita

Il Tar ha quindi condannato l’Amministrazione a riconvocare la medesima Commissione affinché provveda alla riconsiderazione del punteggio nell’ambito della valutazione complessiva del proprio operato alla luce dei criteri già formulati, dei risultati complessivi della studentessa e tenendo conto delle motivazioni già espresse relativamente a casi comparabili, evidenziando attraverso idonea motivazione l’applicazione dei criteri utilizzati per l’assegnazione del punteggio aggiuntivo alla ricorrente.

orizzontescuola.it

In questo articolo