I contratti che fanno riferimento all’attribuzione delle supplenze brevi o temporanee suscitano spesso un numero non indifferente di interrogativi tra i giovani docenti alle prime esperienze. Chi viene assunto fino al giorno precedente l’inizio della pausa natalizia, riserva spesso dei dubbi in merito alla possibile o meno retribuzione del medesimo periodo di sospensione delle attività didattiche. Cerchiamo di chiarire le idee su proroga e conferma del contratto quando in mezzo ci sono le vacanze.
Quesiti dei lettori – Vacanze di Natale, quando vengono retribuite
Un gentile docente:
“Ho avuto una supplenza fino al 22 dicembre 2020. Le vacanze di Natale mi verranno pagate?”
Premessa – Normativa – Supplenze
L’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 ha ridisciplinato l’intera materia relativa al conferimento delle supplenze. Successivamente il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha emanato le “Istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2020/21″. Dell’argomento, si trova ampio riscontro anche nel CCNL 2007. Vedremo successivamente in quali articoli.
Prima di rispondere al quesito del nostro insegnante ricordiamo che…
I docenti con contratto a T.D. possono usufruire del congedo, aspettativa, differimento presa di servizio
Nella nota ministeriale del 05-09-2020 viene evidenziato che per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL 2016/2018, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine, ad esempio l’ultimo giorno come da calendario scolastico regionale. Nel caso nostro il termine ultimo è: 22 dicembre 2020.
La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).”
Supplenza temporanea prorogata al supplente in caso di ulteriore assenza del titolare
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
La clausola dei 7 giorni anteriori e successivi per determinare il rapporto di lavoro
Si ricorda inoltre quanto disposto dall’art. 40, comma 3 e 60 commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
Esempio Vacanze di Natale
Docente titolare è assente dal servizio dal 10 dicembre (oltre sette giorni dalla sospensione delle lezioni) e riprende servizio il 20 gennaio (oltre sette giorni dalla ripresa delle medesime). In questo caso il supplente deve aver riconosciuto tutto il periodo delle vacanze con proroga contrattuale.
Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto contrattuale medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.
Retribuzione domeniche, festività infrasettimanali, giorno libero
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero vanno retribuiti se ricadenti all’interno del contratto. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica.
Risposta al quesito – La regola dei 7 giorni
Ricapitolando, al nostro docente è stata conferita una supplenza fino al 22/12, ultimo giorno di lezione prima della pausa natalizia, quindi il periodo di interruzione delle attività didattiche. Purtroppo, non avendo altri elementi a disposizione nella domanda, possiamo provare a declinare le seguenti opzioni:
- Il docente titolare di cattedra, non prorogando l’assenza causa malattia, congedo parentale, etc, rientra in servizio il giorno della ripresa delle attività didattiche. In tal caso il contratto del supplente si concluderà il 22 dicembre, e non avrà diritto ad alcuna proroga o conferma. Di conseguenza le vacanze di Natale, non verranno retribuite;
- Il titolare proroga l’assenza per qualche altro giorno, ma rientra in servizio comunque nella data di ripresa delle lezioni. Supplente non ha diritto a conferma o proroga del contratto;
- Il titolare, si assenta senza soluzione di continuità a partire da 7 giorni prima dell’inizio del periodo di sospensione delle lezioni/pausa natalizia, fino ad almeno 7 giorni successivi rispetto alla ripresa delle medesime nel gennaio 2021. In tal caso, il docente supplente avrà diritto a un contratto che copra l’intero periodo, ivi compreso il periodo di sospensione delle lezioni.
Non hanno importanza le motivazioni dell’assenza del docente a T.I.; a contare è unicamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare. Come già specificato, le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero, ricadenti nel periodo in questione devono essere retribuite e computate nell’anzianità di servizio.
N.B.: Se il docente titolare si rende protagonista di un periodo di assenza, ad esempio per congedo parentale, frazionato in due finestre temporali con in mezzo le vacanze natalizie, verrà meno la soluzione di continuità e quindi il supplente non avrà diritto alla retribuzione dei giorni di sospensione dell’attività didattica. La regola dei 7 giorni non si applica in caso di suddivisione in più periodi distinti e separati di assenza del docente titolare. Di seguito un articolo chiarificatore in tal senso.
Vacanze di Natale: docente titolare assente fino all’ultimo giorno di scuola e poi ancora dal 7 gennaio. Conferma del supplente
Ordinanza ministeriale SUPPLENZE n. 60/2020
La circolare sulle supplenze – Indicazioni operative 2020/21
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