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Nomina dei collaboratori, scelta del Dirigente viene contestata al Tar. Chi sceglie le proiezioni di un cineforum? Il Collegio o il Consiglio di classe? Sentenza

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Con la sentenza del Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 27-11-2020) 30-12-2020, n. 8531 si affronta in modo organico la questione del potere di delega del DS e della validità dei verbali delle sedute degli organi collegiali.

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Il fatto

Con ricorso l’appellante ha impugnato innanzi al T.A.R. per la Campania il verbale della riunione del Collegio dei docenti lamentando l’illegittimità delle decisioni assunte con riferimento alla nomina dei collaboratori del Dirigente scolastico e alle modalità di realizzazione della proposta di un cineforum da inserire nel Piano dell’offerta formativa (P.O.F.), in quanto ha attribuito la scelta dei film da sottoporre agli studenti al Consiglio di classe. Nel commento della sentenza che ora segue si riportano i punti ritenuti più rilevanti.

La normativa

Il Consiglio di Stato ricostruisce la normativa prima di entrare nel merito di alcune questioni del contenzioso.
La materia dell’organizzazione scolastica in relazione alla facoltà del dirigente delle relative istituzioni di individuare i propri collaboratori si palesa effettivamente di una certa complessità, in ragione dello stratificarsi delle disposizioni contenute nella disciplina generale sul pubblico impiego, rispetto a quelle specifiche di settore, non abrogate. Tra le norme il CDS cita, l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U.P.I.), rubricato appunto “Dirigenti delle istituzioni scolastiche”. L’art. 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che riserva al Collegio dei docenti la facoltà di eleggere, in proporzione alla c.d. popolazione scolastica, quelli incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside, individuando anche al proprio interno il docente cui attribuire funzioni vicarie. Il parere del Consiglio di Stato, che ebbe ad nuova sede od caltanissettaesprimersi sulla questione (parere n. 1021 del 26 luglio 2000) affermando la validità del principio generale dello ius superveniens e, in sua applicazione, riconoscendo portata preminente alla sopravvenuta normativa in tema di autonomia scolastica e al ruolo dirigenziale la possibilità di scelta dei collaboratori, stante il carattere fiduciario del rapporto tra delegante e delegato. Il quadro si è infine completato con la contrattazione nazionale per il comparto relativa al triennio 2006-2009, che, in ragione della finanziabilità della remunerazione aggiuntiva sul fondo di istituto, ha inteso circoscrivere le figure di docenti delegati dal dirigente soltanto a due (art. 34). Giova infine aggiungere, concludono i giudici, che l’art. 14, comma 22, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, con norma di interpretazione autentica ha interpretato il comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’art. 459 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. relativo al personale scolastico.

La scelta dei collaboratori del DS è frutto della discrezionalità dirigenziale

Nel caso di specie oggetto di contestazione è l’avvenuta designazione di docenti cui attribuire determinate deleghe, che, in quanto effettuata dal dirigente scolastico, non può che trovare fondamento nell’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, come correttamente affermato dal T.A.R. per la Campania. La circostanza che la scelta di docenti e l’attribuzione ad essi di specifici compiti sia frutto di una scelta discrezionale del dirigente scolastico, non preceduta da una procedura concorsuale, non trasforma l’atto in un provvedimento pubblicistico e, anzi, contrariamente a tale assunto di parte appellante, rende l’atto di scelta e di attribuzione dei compiti un atto privatistico tipicamente gestionale del rapporto di lavoro. Infatti, l’affidamento di specifici compiti a determinati docenti attiene alla definizione del contenuto del rapporto di lavoro ed è pertanto un atto di gestione.Chiusura scuole

Tale assunto trova conferma nella norma di interpretazione autentica sopra menzionata, recata dal D.L. n. 95 del 2012, che chiarisce che gli specifici compiti assegnati ai docenti rientrano nella tematica della attribuzione di mansioni (non superiori).

Anche se la nomina travalica i confini normativi non incide sul potere di delega

Quand’anche, poi, la nomina e la delega di compiti, sia avvenuta travalicando i confini della norma, o eludendola con l’attribuzione di compiti non pertinenti, ovvero superando il perimetro applicativo ad essa posto dal C.C.N.L., ciò potrebbe incidere sulle responsabilità del dirigente, anche amministrativo-contabili, ma non mutare la natura dell’atto di delega. D’altro canto, la residua potestà elettiva salvaguardata dalle prassi ministeriali, avrebbe comunque dovuto coordinarsi con il ridetto potere di delega, essendo chiaro, finanche nella formulazione letterale delle circolari, che la astratta distinzione tra compiti di supporto all’organizzazione e compiti di supporto alla didattica non sarebbe stata agevole in un ambito tipicamente “misto” quale l’ambiente scolastico, tanto da auspicare comunque un raccordo tra (eventuale) componente elettiva e componente di designazione dirigenziale. E comunque, a tutto concedere alla tesi dell’appellante, finanche una sostanziale avocazione di competenze dell’organo collegiale, da parte del Dirigente scolastico, resterebbe pur sempre esercizio di scelta dirigenziale di tipo datoriale sindacabile innanzi al giudice ordinario ex art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Per tale ragione, va confermata la declaratoria di difetto di giurisdizione e respinti i motivi di appello rubricati sub A e B (fino a pag. 16 dell’appello).

Il verbale è valido se riporta sia la firma del DS che del verbalizzante

Altro punto trattato dal CDS è sulla validità del verbale della seduta degli Organi Collegiali. La copia del verbale versato in atti dall’Amministrazione reca sia la firma del Dirigente scolastico, professoressa -OMISSIS-, sia del Segretario verbalizzante, professoressa -OMISSIS-. Ciò è sufficiente al Collegio a ritenere superata l’eccezione di parte che ne lamenta la carenza nell’originale, desumibile dal fatto che essa manca nella propria copia, definita “conforme”, pur venendone contestata proprio la mancanza di attestazione di conformità.

Il verbale anche se non contestuale è legittimo

Nella materia delle procedure ad evidenza pubblica, ma con principi estensibili a qualunque ambito, si è affermato che è legittima finanche un’unica verbalizzazione riferita a più sedute, come pure, per quanto qui di specifico interesse, la redazione del verbale non contestuale alle operazioni compiute (cfr. Cons. Stato: sez. III, 1 settembre 2014, n. 4449; sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3902). Con riferimento alla redazione non contestuale all’operazione di riferimento, si è detto che è sufficiente che essa intervenga entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi. L’interesse sotteso alla verbalizzazione contestuale ed alla possibilità di effettuazione di una verbalizzazione differita è, dunque, rinvenibile nella esigenza di una corretta rappresentazione documentale, id est di una analitica ed attendibile rendicontazione delle operazioni compiute.

Nel caso di specie, il tempo intercorso è da correlare alla necessità di condividere la verbalizzazione con lo stesso organo cui essa si riferisce, ancorché, evidentemente, in una componente non necessariamente sovrapponibile. Trattasi comunque di un’ulteriore garanzia di serietà e veridicità di quanto il verbalizzante attesta essere avvenuto, in quanto ulteriormente vagliato da più persone. D’altro canto, ove residuino dubbi di veridicità dell’atto, pur se riferito ad un consesso collegiale composto da centinaia di partecipanti, è sempre possibile – recte, doveroso – riferirne al giudice penale.

Per approvare il verbale non è necessaria la partecipazione di tutti i partecipanti della prima seduta

Invero, per approvare il verbale di una seduta, non è necessaria la presenza di tutti coloro che hanno partecipato alla seduta del cui verbale si tratta. Se anche tra una seduta e l’altra non vi sia una perfetta coincidenza tra i nominativi dei presenti alle due sedute, si deve intendere che l’approvazione avvenga da parte dei soli soggetti che sono presenti ad entrambe le sedute, gli unici in grado di attestare quanto accaduto nella seduta del cui verbale si tratta.

Il rapporto tra il Collegio docenti ed il consiglio di classe

“Il Collegio ritiene che la decisione del Collegio dei docenti non costituisca un’ingerenza nella libertà di insegnamento del docente e nella sua attività ordinaria, sindacandone le modalità di effettuazione. Si inserisce piuttosto nella valutazione, la cui competenza spetta proprio a tale organo collegiale, di una proposta da inserire nel P.O.F., destinata agli alunni di tutte le classi dell’istituto, per la quale il proponente assume il ruolo di referente. L’indicazione di coinvolgere il corpo docenti delle singole classi per il tramite del consiglio di classe, quale momento collegiale di confronto, si palesa, dunque, oltre che rispettosa del riparto delle attribuzioni, razionale e condivisibile, in quanto solo i componenti di quest’ultimo possono avere il polso effettivo della sensibilità, maturità e capacità di visione degli alunni che le compongono, in ragione della loro costante frequentazione. Il fatto poi che essa sia comune ad identiche progettualità facenti capo ad altri referenti porta ad escludere, almeno sul piano documentale, qualsivoglia intento vessatorio, rimanendo la relativa tematica, seppure reiteratamente accennata, del tutto estranea al perimetro del presente giudizio”.

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