È stata pubblicata la nota 195 del 4 gennaio 2021 avente ad oggetto i numerosi interventi in materia di personale ATA previsti dalla Legge di Bilancio 2021 e dal Decreto Legge 183/2020 (Decreto Milleproroghe), per i quali si ritiene necessario fornire le prime indicazioni operative.
PROROGA AL 1° MARZO DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE ATA EX LSU E CONSEGUENTE PROROGA DELLE SUPPLENZE IN ESSERE
Preliminarmente si segnala che l’art. 5, comma 5, del decreto cd “mille proroghe 2021”, interviene sul termine previsto per l’assunzione del personale dei servizi di pulizia e ausiliari. Nello specifico, il termine del 1° gennaio 2021 originariamente indicato per l’immissione in ruolo degli aventi titolo a partecipare alla procedura ivi prevista è prorogato al 1° marzo 2021.
Si ritiene pertanto che l’intero comma debba conseguentemente essere applicato alla luce dell’introduzione del diverso termine. In particolare si ritiene che debba essere rapportata alla data del 1° marzo pv anche la parte con la quale si prevede che “Nelle more dell’avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all’esito delle procedure di cui al comma 5- quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie”. Da ciò consegue che i contratti di supplenza stipulati all’inizio dell’anno scolastico e sino al 31 dicembre sui posti destinati alla procedura di internalizzazione sono da prorogare sino al 28 febbraio pv.
TRASFORMAZIONE A TEMPO PIENO DEI CONTRATTI DEL PERSONALE ATA EX LSU ATTUALMENTE IN SERVIZIO A TEMPO PARZIALE
Si segnala inoltre che l’articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone invece che “Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici, di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. ….”.
Al riguardo si fa presente che la disposizione in esame interviene sui contratti a tempo parziale di coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dal 1° marzo 2020 in applicazione delle procedura di internalizzazione di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del citato decreto legge n. 69 del 2013. Successivamente con l’articolo 230, comma 2-ter, del decreto legge n. 34 del 2020, agli interessati era stato riconosciuto un contratto aggiuntivo di 18 ore sino al 31 dicembre 2020.
Al riguardo si fa presente che la disposizione in esame interviene sui contratti a tempo parziale di coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dal 1° marzo 2020 in applicazione delle procedura di internalizzazione di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del citato decreto legge n. 69 del 2013. Successivamente con l’articolo 230, comma 2-ter, del decreto legge n. 34 del 2020, agli interessati era stato riconosciuto un contratto aggiuntivo di 18 ore sino al 31 dicembre 2020.
L’articolo 1, comma 964 della legge di bilancio dispone invece la trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale ed interminato attualmente in essere di coloro che sono stati assunti in occasione delle procedure di internalizzazione attivate in applicazione dell’articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge n. 69 del 2013.
La trasformazione opera con decorrenza giuridica 1° gennaio 2021 ed economica dalla sottoscrizione del contratto a tempo pieno.
È inoltre da rilevare che per il corrente anno scolastico, come verificatosi in occasione dell’integrazione contrattuale a tempo determinato di cui all’articolo 230, comma 2-ter, del decreto legge n. 34 del 2020, l’ampliamento contrattuale da tempo parziale a tempo pieno possa avvenire sui posti delle istituzioni scolastiche su cui gli interessati sono attualmente in servizio. Restano infatti confermate per la durata delle stesse le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti in esame prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Saranno invece fornite ulteriori indicazioni per la gestione dei posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto e del personale ATA in esame a decorrere dall’a.s. 2021-2022.
PROROGA AL 30 GIUGNO DEI CONTRATTI PER GLI ASSISTENTI TECNICI IN SERVIZIO NEL I CICLO
Si segnala infine che l’articolo 1, comma 966, della legge di Bilancio 2021, proroga al 30 giugno 2021 i contratti a tempo determinato sui posti di assistente tecnico attivati nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado per assicurare la funzionalità della strumentazione informatica.
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