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CORONAVIRUS: FERIE NON GODUTE E PERSONALE ATA

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clil e certifiacazione linguisticaLa nota MIUR n. 323 del 10/03/2020 contenente istruzioni operative relative al personale ATA ha fornito chiarimenti in merito alle ferie non goduce e alle mancate prestazioni operative.
Nella circolare si afferma che, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento. È comunque da disporsi l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro.

Nell’ultimo capoverso si afferma testualmente che:

Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”.

università telematicaCiò significa che la mancata prestazione lavorativa conseguente alla turnazione deve essere sopperita dalla fruizione dei periodi di ferie non goduti.

Qualora invece non si disponga di giorni di ferie relativi allo scorso anno, la mancata prestazione lavorativa rientra nella fattispecie contemplata dall’art. 1256, c. 2 del Codice Civile, quale obbligazione divenuta temporaneamente impossibile. Tale norma si applica solo nei casi in cui la prestazione non sia possibile attraverso il ricorso al “lavoro agile”, modalità applicabile al lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici, ma non ai collaboratori scolastici.

Resta l’obbligo di fruizione delle ferie del precedente a.s. entro il 30 aprile c.a. (cfr. art. 13, c. 10, CCNL 2006-2009).

Coronavirus, pubblicata la nota con le indicazioni operative per il personale ATA

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