Il decreto milleproroghe è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ci sono alcune misure che riguardano la scuola. Ecco quali.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il provvedimento del governo proroga il termino ultimo delle procedure concorsuali dei dirigenti tecnici fino al 31 dicembre 2021. Non solo: proroga della valutazione degli apprendimenti svolti in presenza o con la didattica a distanza al giugno 2021 (si indica l’anno scolastico attualmente in corso). Proroga anche dei pagamenti in materia di edilizia scolastica fino al 31 dicembre.
(Proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)
1. Al comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, le parole “entro l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro l’anno 2021” e le parole “dal 2020/2021 al 2022/2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2021/2022 al 2023/2024”.
(Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca)
2. All’articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle sseguenti: «31 dicembre 2021».
(Proroga in materia di valutazione degli apprendimenti)
3. All’articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “31 gennaio 2020” sono inserite le seguenti: “e successive proroghe” e le parole “per l’anno scolastico 2019/2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”.
(Proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica)
4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021” e, in fine, è inserito il seguente periodo: “Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.”.
IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE
La sintesi degli interventi
Utilizziamo una sintesi a cura della Flc Cgil per spiegare in breve le misure per la scuola.
Concorso religione cattolica
Inserita una proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica. In particolare il Ministero è autorizzato a bandire entro l’anno 2021 (in precedenza, entro il 2020) un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 (in precedenza, dal 2020/2021 al 2022/2023). A tal fine viene modificato il comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 126/19. Per le assunzioni rimangono ferme le attuali procedure autorizzatorie. (art. 5 comma 1).
Valutazione apprendimenti
Anche per l’a.s. 2020/21, la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 62/17, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 122/09 e dal citato decreto legislativo 62/17. (art. 5 comma 3).
Ausiliari Ata
Rinviata al 1° marzo 2021 l’assunzione alle dipendenze dello Stato in qualità di collaboratore scolastico, previa procedura selettiva, del personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. A tal fine viene modificato l’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 69/13 (art. 5 comma 5).
Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le seguenti disposizioni
- l’art. 73 del decreto legge 18/20 ed in particolare l’art. 2-bis secondo cui le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall’articolo 40 del testo unico della scuola (DLgs 297/94). (allegato 1 punto 10)
- la norma (articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) che stabilisce che è garantita la possibilità, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa. (Allegato 1 punto 17)
- la norma (articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) secondo cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’Istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere. (allegato 1 punto 18).
Edilizia scolastica
Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione di edifici scolastici, #scuolesicure, previsti dal Decreto del “Fare” (Decreto Legge 69/13). (art. 5 comma 4).
Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 alcune disposizioni (Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di esecuzione e pagamento per interventi in tema di edilizia scolastica.
In particolare
- gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto
- per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
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