Hanno fatto discutere le ipotesi avanzate in questi giorni circa l’obbligatorietà del vaccino Covid per gli insegnanti, parlando anche a tratti di terrorismo mediatico
In realtà, sul tema, si scontrano anche gli stessi esperti in materia giuridica, a seguito spesso di interpretazioni troppo estensive del dettato normativo.
Quel che è certo, però, è che ad oggi non esiste alcuna legge che imponga il vaccino Covid, e dunque anche nessun datore di lavoro potrebbe imporlo arbitrariamente.
Vediamo di seguito il perché del trapelare di alcune ipotesi di obbligatorietà
La tesi del licenziamento
A sostenere la tesi del licenziamento in caso di rifiuto a sottoporsi al vaccino Covid, troviamo l’ex magistrato Fabrizio Guariniello, il quale ha rilasciato recentemente un’intervista al ‘Fatto Quotidiano’ prendendo a riferimento il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008 art. 279) :
“il testo impone ai datori di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente”.
Guariniello ha inoltre aggiunto che “la stessa norma, impone al datore di lavoro l’allontanamento temporaneo del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione su indicazione del medico competente” e “l’obbligo di allontanarlo o adibirlo ad altra mansione, laddove possibile” e, in caso ciò non sia possibile, il licenziamento.
Ecco perché nessun datore di lavoro può licenziare
La tesi di Guariniello invero non può essere sostenuta, trattandosi di una forzatura interpretativa del testo unico citato.
Nessun datore di lavoro infatti (dirigente scolastico compreso) può imporre la somministrazione di alcun vaccino ai propri dipendenti, se non in forza di una legge che lo imponga. Questo, però, vale per quegli ambienti di lavoro che espongono a certi rischi. Pensiamo, ad esempio, alla vaccinazione antitetanica per gli addetti alla manipolazione dell’immondizia e i lavoratori agricoli. Essendo la legge in questi casi a rendere obbligatorio il vaccino, il rifiuto può comportare il licenziamento.
Dunque non può essere esteso a tutti i lavoratori l’obbligo del vaccino Covid senza che esista una specifica legge ad imporlo. Ritenere invece che sia possibile licenziare rifiutandone la somministrazione rappresenta un’interpretazione esageratamente estensiva del Testo Unico.
A ciò va anche aggiunto che nessun datore di lavoro può “mettere a disposizione” nè “somministrare tramite il medico competente”. E nessun dipendente è tenuto a rendere noto sul luogo di lavoro la sottoposizione o meno al vaccino Covid.
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