Sono una docente di Lingue impegnata, in qualità di esperta esterna nei progetti PON in una scuola secondaria di secondo grado. Le chiedo se tale servizio è valutabile nelle graduatorie?
RISPOSTA
L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 che ha disciplinato l’istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ha introdotto una nuova disciplina che non prevede più la valutazione degli “altri servizi di insegnamento“, macrocategoria nell’ambito della quale, in precedenza ed esclusivamente per la terza fascia delle graduatorie d’istituto, venivano ricomprese diverse fattispecie tra cui i servizi di insegnamento extracurriculari come i servizi svolti nell’ambito dei PON.
La nuova disciplina non prevede più la valutazione dei servizi svolti nell’ambito dei PON e, in generale, non prevede più la valutazione di tutte le attività extracurriculari (attività svolte al di fuori del normale corso di studio).
VALUTAZIONE IN TERZA FASCIA SULLA BASE DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA
Come è stato anticipato, la presistente normativa, limitatamente alle sole graduatorie di terza fascia, consentiva la valutazione del servizio svolto nei corsi PON, come “altre attività d’insegnamento”, con una valutazione di 0,5 per mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 3 punti per ogni anno.
Poiché tali servizi venivano svolti sulla base di contratti atipici (prestazioni d’opera, collaborazioni coordinate e coontinuative, etc.) trovava anche applicazione la Nota 19 in base alla quale:
i servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari (ed è il caso dei PON), riconducibili all’area dell’ampliamento dell’offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione,computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione”.
Pertanto, qualora il servizio sia stato prestato con contratti atipici si venivano computati esclusivamente i giorni di effettiva prestazione senza prendere in considerazione l’intera durata del contratto.
II FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Diversamente dalla terza fascia, il servizio svolto nei corsi PON non era nemmeno prima valutabile nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto perché la tabella titoli della seconda fascia e la nota MIUR 8479 del 27/08/2014 non prevedeva la valutazione delle “altre attività di insegnamento” (Si veda al riguardo questa nota del USP di Bari).
Infatti,
è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria” (Punto B.3.a)”.
Il servizio svolto nel caso dei PON non è infatti un servizio di insegnamento reso per una classe di concorso (come richiesto espressamente), ma per un progetto, pertanto esula a priori dalla valutazione (per un approfondimento si veda qui).
GRADUATORIE A ESAURIMENTO (GAE)
Anche con riferimento alle graduatorie ad esaurimento (DM 44/11, art. 1. c. 6), la disciplina vigente non prevede la valutazione delle attività extracurriculari, in quanto l’attuale tabella di valutazione dei titoli permette la valutazione solo dei servizi relativi a posti di insegnamenti o classi di concorso (B3, lettera a):
è valutabile solo il servizio di insegnamento […] relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria”.
Nota Ambito Territoriale di Bari n. 3861/6 24 ottobre 2014n. 3861/6 24 ottobre 2014