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Il dipendente ha sempre diritto ad accedere al proprio fascicolo personale. Il caso

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clil + certificazione linguisticaIl dipendente ha diritto ad accedere agli atti presenti nel proprio fascicolo? In linea teorica sì, eppure si registrano contestazioni, rimostranze, dinieghi. Vediamo ora un caso trattato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi spiegando anche in cosa consiste l’attività di questo organo poco conosciuto

Il fatto

Un lavoratore formulava all’Amministrazione un’istanza di accesso con cui chiedeva di acquisire copia di ogni lettera, atto o documento, a qualunque livello gerarchico a seguito del provvedimenti riguardanti un suo trasferimento ad altre sedi di servizio, prima d’ufficio e poi a domanda. Alla stessa veniva negato l’accesso rappresentando la mancanza di interesse concreto e attuale connesso ad una situazione giuridicamente rilevante. Avverso il rigetto della sua istanza di accesso il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il diritto di accesso al fascicolo personale va garantito

Nel provvedimento che ora si commenta si legge che “ Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell’art. 24 L 71. 241/1990 in base al quale l’accesso deve (comunque) essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, nel caso di specie, nelle iniziative dirette a contestare i provvedimenti riguardanti il proprio trasferimento. Per quanto riguarda l’accesso ai documenti inerenti il proprio status – da qualificare come richiesta di accesso agli atti del proprio fascicolo personale – la Commissione ribadisce il proprio avviso in base al quale sussiste il diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012 e seduta del 10 giugno 2015; pacifica sul punto è anche la giurisprudenza amministrativa – Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63)”.università telematica

Il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata

Il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l’altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la richiesta di accesso al proprio fascicolo personale è di per sé sufficientemente circoscritta.

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

Come si è potuto osservare è stato commentato un provvedimento della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1991 a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo. E’ l’organismo preposto alla vigilanza sull’attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni. La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica ed integrazione della legge generale, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi poteri.

Quali i poteri della Commissione?

La Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, chiede all’Amministrazione soccombente di riesaminare il provvedimento di diniego e di concedere l’accesso ai documenti richiesti. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso amministrativo non è alternativo a quello giurisdizionale. La Commissione, oltre ad adottare le determinazioni che le competono in materia di ricorsi, vigila affinchè sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Annualmente la Commissione redige una relazione sullo stato della trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione che viene comunicata alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ organismo, essendo dotato di competenze tecniche, può proporre al Governo modifiche ai testi legislativi e regolamentari.

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