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SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE E FUNZIONE DOCENTE: INCOMPATIBILITÀ

1967
clil + certificazione linguisticaSono socio di una Società in Nome Collettivo (SNC), posso accettare un incarico di supplenza full time 18 ore?
RISPOSTA
La questione dell’incompatibilità del personale docente, educativo e ATA della scuola si inquadra nell’ambito della più generale disciplina dell’incompatibilità dei pubblici dipendenti. La norma di riferimento è l’art. 60 del DPR 3/1957 secondo cui l’impiegato non può esercitare:
  1. il commercio, l’industria, né alcuna professione
  2. assumere impieghi alle dipendenze di privati
    3. accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente.

Analogamente anche il testo unico del comparto scuola (art. 508 d. lgs 297/1994) riprende quanto previsto dal DPR 3/1957 prevedendo al comma 10 che il personale docente:

non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro tranne che che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”.

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PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI SOCIO
La partecipazione in qualità di socio in società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) deve essere considerata come esercizio del commercio e dell’industria e quindi è vietata,   salvo che la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società (è questo il caso del socio accomandante nelle S.a.S. e del socio con responsabilità limitata nelle società semplici ex. art 2267, figure che sono da considerarsi compatibili).

Di converso è consentita la partecipazione in società di capitali in qualità di socio (senza l’assunzione di cariche sociali). La circolare della Funzione Pubblica n. 6/97, ha precisato che “la partecipazione a titolo di semplice socio (con responsabilità limitata) esime il dipendente dalla richiesta di autorizzazione

 

L’ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI
Si considera incompatibile con la funzione docente, il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni).

Non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.

Non sussiste incompatibilità, inoltre, tra lo status di dipendente pubblico e la carica sociale in società cooperative in quanto a norma dell’art. 61 del DPR 3/1957, l’art. 60 non si applica alle società cooperative in considerazione degli scopi esclusivamente o prevalentemente mutualistici perseguiti da detta società. L’assunzione di cariche sociali nelle società cooperative è consentita purché non vi sia conflitto di interessi con l’attività svolta dal pubblico dipendente e previa autorizzazione, e ciò qualunque sia la natura e l’attività della cooperativa.

RIEPILOGO
incompatibilit società di persone 1

IL PERSONALE IN REGIME DI PART-TIME
L’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile e l’assunzione di cariche sociali in società di lucro è da considerarsi assolutamente vietata anche qualora il docente presti servizio in regime di part-time.

L’art 53 del D. lgs. 165/01 al comma 6, derogando da quanto stabilito dall’art. 508 co. 10 T.U. 297/94, esclude espressamente dall’applicazione del regime delle incompatibilità tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.
Tale norma ha recepito le disposizioni di cui all’art. 1, comma 58 della legge 23/12/1996 n. 662, che in materia di “tempo parziale e disciplina delle incompatibilità”, prevede per il dipendente pubblico a regime di orario part-time (cioè che non superi il 50 % di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione.

In linea con le norme legali succitate, l’art. 56 comma 8 del CCNL 2016\2018 stabilisce che “I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna”.
Ciò detto, l’art. 1, comma 58 della Legge 23/12/1996 n. 662, prevede per il dipendente pubblico a regime orario part-time (50 % di quello pieno), possa svolgere anche altra attività lavorativa anche autonoma.  Tuttavia, l’attività commerciale va tenuta distinta dall’attività di lavoro autonomo.

La distinzione tra la figura più generica di lavoratore autonomo (prestatore d’opera) e quella più specifica di imprenditore, non risiede nella mancanza del vincolo di subordinazione (requisito assente in entrambe le categorie) quanto invece nella natura dell’attività propriamente svolta. Il lavoratore autonomo individuato nel codice civile svolge infatti un’attività prevalentemente intellettuale, avvalendosi essenzialmente delle proprie doti naturali, delle proprie conoscenze ed esperienze di studio. L’imprenditore invece, svolge un’attività economica organizzata in campo commerciale che può consistere nella produzione e scambio di beni e servizi, in attività intermediarie, nella circolazione di beni, nel trasporto di persone o cose, nonché in attività bancarie e assicurative.

Ora, mentre un’attività di lavoro autonomo di natura intellettuale o artigianale, può essere esercitata dal personale docente previa autorizzazione del Dirigente scolastico; la titolarità di una attività commerciale, a norma dell’art. 508 co. 10 T.U. 297/94, resta assolutamente vietata all’intera categoria di docenti, cosi come risulta vietata, per la medesima categoria, la possibilità di accettare cariche in società costituite a fine di lucro, nonché l’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile.

Vedi il parere dell’Ufficio Legale-Contenzioso e Disciplinare USR Emilia Romagna
Testo Unico comparto scuola d lgs. 297/1994
D.lgs 165 del 2001
Legge 662 del 23/12/1996

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