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Malattia o congedo parentale e vacanze di Natale: ripresa servizio per il docente e conferma supplente [chiarimento ARAN]

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clil e certifiacazione linguistical caso è ormai dibattuto da anni: come si considerano due periodi di malattia o congedo parentale intervallati dalle vacanze?

Maria scrive
Buongiorno. Sono Maria e sono in congedo parentale fino al 22 dicembre. Ho intenzione di riassentarmi dal 7 gennaio. Il periodo delle vacanze come viene conteggiato? E il supplente che mi sostituisce, rimane o no in servizio?

Malattia e congedo parentale: computo dei giorni festivi – sabati e domeniche

Il CCNL 2006-09 all’art. 12 chiarisce che tra un periodo e l’altro di fruizione del congedo è necessaria – perché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l’effettiva ripresa del lavoro. Lo stesso principio si manifesta quando si tratta di un periodo di malattia. Pertanto, i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia o congedo parentale, giustificati da due separati certificati medici che non li contemplino, e nel caso del congedo parentale da due richieste di congedo che non li contemplino, sono comunque da considerare assenza per malattia/congedo parentale e si cumulano con i periodi inclusi nei certificati/richieste stessi.

Malattia e congedo parentale: computo dei giorni di sospensione delle lezioni

La nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.99, prot. n. 108127 precisa:

“…Si deve, infine, precisare che diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d’istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio”.Chiusura scuole

Conclusione

Così come precisato dal CCNL e dal Tesoro, ci troviamo di fronte a due fattispecie differenti, l’una che riguarda i giorni festivi o i sabati e le domeniche, in cui non vi è naturalmente “apertura” della scuola, l’altra, invece, in cui sono solo sospese le attività didattiche ma la scuola è comunque “funzionante”.

Pertanto, così come chiarisce anche l’ARAN con l’Orientamento Applicativo SCU_111_

“La normativa su citata, dunque, tiene conto del fatto che la professione del docente non riguarda unicamente le attività di insegnamento ma tutta una serie di attività funzionali che possono essere svolte anche durante i periodi in cui le lezioni sono sospese. Infatti il periodo di sospensione delle lezioni è per il docente un periodo lavorativo, esclusi ovviamente i giorni festivi in esso rientranti. Quindi per far sì che il periodo di sospensione delle lezioni non venga considerato periodo di malattia, il docente dovrà formalmente manifestare la propria volontà di riprendere il servizio.”

Per ciò che riguarda il supplente, questi avrà diritto alla conferma del contratto a partire dal 7 di gennaio ai sensi dell’art. 13 comma 12 della O.M. 60/2020:

“Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.”

Naturalmente il supplente non avrà riconosciuto il periodo delle sospensione delle lezioni come contratto e come pagamento.

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