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LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO E REQUISITI DI ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO. COME RECUPERARE GLI ESAMI MANCANTI.

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Il DPR 19/2016 del 14 febbraio 2016, così come modificato dal decreto correttivo DM 259/2017, stabilisce i requisiti di accesso alle varie classi di concorso. Per quanto riguarda le lauree vecchio ordinamento, in alcuni casi, la laurea non è titolo sufficiente a consentire l’accesso a determinate classi di concorso ma è necessario che il titolo di studio abbia compreso determinati corsi annuali o i corsi semestrali.
Così, ad esempio, la laurea in giurisprudenza conseguita successivamente all’anno accademico 2000\2001 costituisce titolo di ammissione alla classe di concorso A-46 (scienze giuridico-economico) purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica.

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VERIFICA DEL PIANO DI STUDIO
I laureati vecchio ordinamento dovranno quindi esaminare il relativo piano di studio per verificare il possesso degli eventuali esami annuali o semestrali richiesti. Qualora manchino determinati esami essi dovranno essere integrati.

 

QUALI ESAMI SOSTENERE?
I laureati Vecchio Ordinamento dovranno sostenere esami di nuovo ordinamento da 12 CFU per ciascuna annualità richiesta e con la stessa denominazione riportata nel DPR 19/2016. Infatti, un’annualità corrisponde a 12 CFU mentre una semestralità corrisponde a 6 CFU.

Come indicato dalla nota n. 3 presente nel sito del ministero, i laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU,  con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari).
Questo significa che i laureati vecchio ordinamento, dovranno sostenere esami di “nuovo ordinamento” che presentano la stessa denominazione degli esami “vecchio ordinamento” o quantomeno una denominazione simile e che corrispondano ai settori disciplinari richiesti per le lauree di nuovo ordinamento.clil e certifiacazione linguistica

Esempio: il laureato in giurisprudenza con titolo conseguito successivamente all’anno accademico 2001\2002 dovrà possedere i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica. Qualora tali esami non siano già stati sostenuti durante l’intero percorso di studio, dovranno essere sostenuti esami di nuovo ordinamento da 12 CFU ciascuno.
Per quanto riguarda, l’esame di “Economia Aziendale” si potrà fare riferimento al corrispondente esame da 12 CFU previsto per il nuovo ordinamento. Se l’università però non renda più disponibile tale esame con questa denominazione, si potranno sostenere esami di nuovo ordinamento aventi il codice disciplinare SECS-P/07 ma che abbiano almeno una denominazione simile rispetto ad “Economia Aziendale”.
Analogamente, per quanto concerne l’esame di “Statistica Economica”, in mancanza di esami con tale denominazione, si potranno sostenere esami aventi il codice disciplinare SECS-S/03 ma aventi una denominazione simile (es: Statistica Economica per il Business).

 

CON QUALI MODALITÀ POSSONO ESSERE INTEGRATI GLI ESAMI MANCANTI
È possibile conseguire gli esami o i CFU richiesti dalle Tabelle A e B, allegate al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 in qualsiasi modo: percorsi di laurea, corsi singoli, corsi post-lauream (master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione). L’importante è che il codice del settore scientifico disciplinare (SSD) corrisponda esattamente a quello richiesto dalla Tabella.
Quanto detto trova conferma in questa Nota presente sul sito del MIUR secondo cui:

gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/201possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.), tramite corsi singoli universitari“.

Affinché gli esami o i CFU possano essere acquisiti è necessario il superamento di un esame (o di altra forma di verifica del profitto) per ciascuno degli insegnamenti\moduli facenti parte del corso. Così, infatti, dispone l’art. 5, comma 4, del D.M. 270/2004, che riporta:

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con ilsuperamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto“.

Di conseguenza, nel caso di un corso quale un master o un corso di perfezionamento, è necessario che lo studente abbia sostenuto uno specifico esame, al termine di ciascun modulo\insegnamento. Stante la generalità della norma, ciò potrà avvenire anche mediante la somministrazione di un questionario\test online o mediante la valutazione di un lavoro predisposto dallo studente.
Si noti come, inoltre, nessuna norma faccia riferimento alla necessità di una specifica votazione dell’esame.

DPR 19/2016
DM 259/2017
Sito Ministero dell’Istruzione – Titoli di accesso

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